D.Lgs.
Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine
e grado.
. . . o mi s s i s . . .
TITOLO VI
Istruzione artistica
Articolo 206
Istituti di istruzione artistica.
a)
negli istituti d'arte.
b)
nei licei artistici.
c)
negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi in essi compresi
le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche,
i conservatori di musica e le accademie nazionali di arte drammatica e di
danza.
2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere
l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della
pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori agli studi per
quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui alla lettera c)
del medesimo comma 1.
3. Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono
disciplinati, fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli
istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo unico
concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di cui all'articolo
191.
4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono
ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le disposizioni
della parte seconda, titolo ottavo.
Capo I - Accademie di belle arti
Articolo 207
Finalità.
1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare
all'esercizio dell'arte.
2. Nelle accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura,
decorazione e scenografia.
3. I corsi hanno durata di quattro anni.
4. All'accademia di belle arti si accede con esame di
ammissione e con il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria
superiore.
5. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti
in possesso della licenza di maestro d'arte, del diploma di maturità di arte
applicata o del diploma di maturità artistica-prima
sezione.
6. Allo stesso corso dell'accademia non si può essere
iscritti per più di cinque anni.
7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'accademia
di belle arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono inoltre titoli
validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti
di istruzione secondaria, secondo quanto previsto dall'articolo 402.
Articolo 208
Insegnamenti.
1. Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e dipinta, tecniche del
disegno e della pittura, tecniche dell'incisione, pittura, anatomia artistica,
storia dell'arte e del costume.
2. Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e modellata, tecniche del
disegno, della plastica e della scultura, tecniche della scultura applicata,
scultura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.
3. Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: tecniche del disegno e della composizione
decorativa, tecniche dell'incisione, decorazione, plastica ornamentale,
anatomia artistica, anatomia degli animali, storia dell'arte e del costume.
4. Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali di scenografia, stile, storia dell'arte e storia del costume.
5. Oltre gli insegnamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2,
lettera a).
Articolo 209
Insegnamento delle materie
artistiche.
Articolo 210
Insegnamento delle materie di
cultura.
1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono
impartiti di regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono
riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello stesso corso o
di corsi diversi fra i quali vi sia identità di programma, sempre che non
eccedano il numero di trentacinque.
Articolo 211
Insegnamenti della storia dell'arte
e dell'anatomia artistica.
1. Gli insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia
artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due ultimi
anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione. La stessa
disposizione si applica per l'insegnamento della storia dell'arte nel corso di
scenografia.
Articolo 212
Direttore.
1. [Ad ogni accademia è preposto, con incarico conferito dal
Ministero ad uno dei docenti dell'accademia stessa, un direttore, che
sovrintende all'andamento amministrativo, didattico, artistico e disciplinare
dell'istituto]. (Comma
abrogato dall’art.17 D.P.R.
2. [L'incarico ha la durata di due anni e può essere
confermato]. (Comma
abrogato dall’art.17 D.P.R.
4. [Il direttore provvede, per quanto di sua competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde
del regolare funzionamento della Accademia direttamente al Ministero. Egli
compila annualmente una relazione da inviare al Ministero della pubblica
istruzione] (Comma
abrogato dall’art.17 D.P.R.
5. [Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico,
il docente chiamato a sostituirlo nell'esercizio delle funzioni amministrative,
didattiche e disciplinari, in caso di assenza o di impedimento] (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
.
Articolo 213
Collegio dei docenti.
[1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, dai
docenti e dagli assistenti dell'Accademia.] (Comma abrogato dall’art.11 L.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore
nell'esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.
3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i
particolari statuti di cui all'articolo 255, comma 1, collegi accademici, i
membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti ogni
qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia
competenza a norma dello statuto]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
Articolo 214
Assistenti.
2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni
d'esame. (Comma
aggiunto dall’art.
Articolo 215
Scuole operaie e scuole libere del
nudo.
1. Presso le accademie di belle arti possono essere
istituite scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo.
2. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da
docenti di ruolo o, in mancanza, da supplenti.
Articolo 216
Ordinamento amministrativo.
[1. L'ordinamento amministrativo delle accademie di belle
arti è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
Capo II - Istituti superiori per le
industrie artistiche
Articolo 217
Istituti superiori per le industrie
artistiche.
1. Con il concorso degli enti locali il Ministero della
pubblica istruzione può promuovere l'istituzione di istituti superiori per le
industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e
le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche
e teoriche necessarie per il buon andamento di una industria, alle cognizioni
di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive
in una industria artistica.
3. Lo Stato può assumere a suo carico la metà della spesa
occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti.
4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli
istituti superiori per le industrie artistiche si applicano le disposizioni
relative alle accademie di belle arti.
Capo III - Accademie nazionali di
arte drammatica e di danza
Sezione I: Accademia nazionale di
arte drammatica
Articolo 218
Finalità.
2. Il funzionamento dell'accademia è disciplinato con
regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono
impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2,
lettera a).
Articolo 219
Ammissione all'Accademia.
1. Al primo anno di corso dell'Accademia si accede a seguito
di esame.
Articolo 220
Direttore.
1. [All'Accademia è preposto un direttore, che sovraintende all'andamento didattico, artistico e
disciplinare dell'accademia stessa]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
2. [Il direttore provvede, per quanto di sua competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde
del regolare funzionamento dell'Accademia direttamente al Ministero della
pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al
Ministero della pubblica istruzione]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
3. [Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico,
il docente chiamato a sostituirlo, nelle funzioni didattiche e disciplinari, in
caso di assenza o impedimento]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
4. [Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli
ed esami]. (Comma
abrogato dall’art.17 D.P.R.
5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza
concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua
arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così nominata.
6. [Il posto di direttore non coperto da titolare è
affidato, dal dirigente preposto all'istruzione artistica, ad uno dei docenti
dell'Accademia]. (Comma
abrogato dall’art.17 D.P.R.
Articolo 221
Collegio dei docenti.
[1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo
presiede, e dai docenti dell'accademia.
2. Il collegio dei docenti esercita i compiti per esso
previsti dallo statuto dell'Accademia, approvato con regio decreto
Articolo 222
Ordinamento amministrativo.
[1. L'ordinamento amministrativo dell'Accademia è
disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo]. (Articolo abrogato dall’art.17 D.P.R.
Articolo 223
Scritturazioni ed incarichi.
1. Per l'insegnamento della regia e della recitazione, il
direttore provvede a scritturare, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione, artisti di riconosciuto valore, mediante contratto di diritto
privato. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Accademia.
2. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico
concorso.
Articolo 224
Ammissione in teatri e compagnie
sovvenzionate dallo Stato.
1. Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori
classificazioni il diploma di licenza della Accademia d'arte drammatica, hanno
diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e in compagnie sovvenzionate dallo
Stato.
Sezione II: Accademia nazionale di
danza
Articolo 225
Corsi e finalità dell'Accademia.
2. Il corso normale è diviso in tre periodi: periodo
inferiore e periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo
superiore, della durata di due anni.
Articolo 226
Ammissione ai corsi.
1. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di
esame, con il possesso della licenza elementare.
2. Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore
possono iscriversi al corso di perfezionamento.
Articolo 227
Attestati e diplomi.
5. Il collegio docenti può proporre al Ministero della pubblica
istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di
maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara
fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.
Articolo 228
Direttore.
1. [All'Accademia è preposto un direttore, che sovrintende
all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
2. [Il direttore provvede, per quanto di sua competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde
del regolare funzionamento dell'accademia direttamente al Ministero della
pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al
Ministero della pubblica istruzione]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
3. [Il direttore, sentito il collegio dei docenti,
stabilisce lo svolgimento dei programmi di insegnamento e l'orario delle
lezioni]. (Comma
abrogato dall’art.17 D.P.R.
4. [Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico,
il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in
caso di assenza o di impedimento]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
5. [Il direttore è assunto per pubblico concorso per titoli
ed esami e deve essere compositore di danza di riconosciuto valore]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
6. [Il posto di direttore non coperto da titolare è affidato
dal dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad
uno dei docenti dell'accademia, su proposta del consiglio di amministrazione]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
7. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza
concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua
arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così nominata.
Articolo 229
Ordinamento amministrativo.
[1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 230 sulla
composizione del consiglio di amministrazione, l'ordinamento amministrativo
dell'Accademia è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente
titolo]. (Articolo
abrogato dall’art.17 D.P.R.
Articolo 230
Composizione del consiglio di
amministrazione.
[1. Il consiglio di amministrazione è composto:
a)
dal presidente;
b)
da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
c)
da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, competente in materia di spettacolo;
d)
da un rappresentante del Ministero del tesoro;
e)
dal direttore;
f)
da due rappresentanti del collegio dei docenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di
parità di voti prevale il voto del presidente.
3. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può
essere confermato.
4. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di
amministrazione sono gratuite]. (Articolo abrogato dall’art.17
D.P.R.
Articolo 231
Collegio dei docenti.
[1. Il collegio dei docenti, presieduto dal direttore, è
composto da tutti i docenti dei corsi.
2. Esso tratta i problemi che rivestono un interesse
didattico o disciplinare.
3. Gli altri problemi sono esaminati, sotto la presidenza
del direttore, dai Consigli dei docenti distintamente per il corso normale ed
il corso di perfezionamento]. (Articolo abrogato dall'art. 17, D.P.R.
Articolo 232
Materie di insegnamento.
1. Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite
lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali:
Corso normale (otto anni):
Inferiore (3 anni):
tecnica della danza;
Medio (3 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
solfeggio;
storia dell'arte, 5° e 6° anno;
storia della musica, 5° e 6° anno.
Superiore (2 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
teoria della danza;
storia dell'arte;
storia della musica;
solfeggio;
Corso di perfezionamento (3 anni):
Tecnica della danza;
composizione della danza;
teoria della danza;
storia dell'arte;
storia della musica;
storia della danza e del costume;
pianoforte (facoltativo).
2. Le materie del corso di avviamento coreutico
sono stabilite con regolamento ministeriale.
3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2,
nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui
all'articolo 261, comma 2, lettera a).
Articolo 233
Obblighi scolastici degli allievi.
1. È fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali
dell'Accademia Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un istituto
di istruzione secondaria superiore.
2. Coloro che già frequentano scuole pubbliche o legalmente
riconosciute o pareggiate, o che studiano privatamente, possono ottenere
l'iscrizione ad anni successivi al 1° del corso normale a seconda degli anni di
scuola secondaria già superati.
3. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei
corsi di educazione fisica e dai relativi esami.
Articolo 234
Personale del corso di
perfezionamento.
1. Il personale del corso di perfezionamento è scelto dal
Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è
scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tale genere di
contratti. Quando la scelta cada sul direttore o su docenti dell'Accademia la
nomina sarà fatta con incarico annuale.
Articolo 235
Insegnamento della composizione e
della tecnica della danza.
1. Gli orari relativi alle materie di insegnamento impartite
nell'Accademia sono stabiliti con i decreti concernenti le modalità ed i
criteri per la determinazione degli organici, di cui all'articolo 265.
Articolo 236
Pianisti accompagnatori.
1. I pianisti accompagnatori coadiuvano i docenti degli
insegnamenti in corrispondenza dei quali sono istituiti i posti di pianista,
svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai docenti medesimi
e dal direttore.
Articolo 237
Sovvenzioni.
1. Per le spese relative al saggio annuale ed alle
assegnazioni delle borse di studio stabilite in numero complessivo di quindici,
per i tre anni di corso, nonché per le retribuzioni degli insegnanti nel corso
di perfezionamento sarà provveduto, per ciascun esercizio finanziario, con
apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, competente in materia di spettacolo.
Articolo 238
Obblighi particolari degli enti
pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato.
1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i
quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia
particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di ballo o nei gruppi
danzatori o danzatrici, con preferenza, i diplomati della Accademia nazionale
di danza o di scuole ad essa pareggiate.
2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono
ammessi, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti del diploma di
istituto d'istruzione secondaria superiore, agli istituti preposti alla
formazione dei docenti di educazione fisica negli istituti di istruzione
secondaria.
3. Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo
venga istituita presso l'Accademia di danza essa dovrà uniformarsi
nell'ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti di cui al comma 2.
Capo IV - Conservatori di musica
Articolo 239
Finalità.
1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione
musicale.
2. Al conservatorio di musica si accede con esame di
ammissione.
3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con
regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si
applicano le disposizioni del regio decreto
4. [Nel conservatorio di musica non si può ripetere più di
una volta lo stesso anno di corso]. (Comma abrogato dall’art.11 Legge
5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole
medie annesse di cui articolo 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
6. Restano ferme le norme particolari relative al
conservatorio di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige.
Articolo 240
Insegnamento nei conservatori di
musica.
2. All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo
comma del regio decreto
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori
sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2,
lettera a).
Articolo 241
Direttore.
1. [Ad ogni conservatorio di musica è preposto un direttore,
che sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare
dell'istituto]. (Comma
abrogato dall’art.17 D.P.R.
2. [Il direttore provvede, per quanto di sua competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde
del regolare funzionamento del conservatorio direttamente al Ministero della
pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al
Ministero della pubblica istruzione]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
3. [Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico,
il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in
caso di assenza o di impedimento]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
4. [Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli
ed esami]. (Comma
abrogato dall’art.17 D.P.R.
5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza
concorso i posti di direttore a persone che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella
loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così
nominato.
6. [I posti di direttore non coperti da titolari sono
affidati dal dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo,
ad uno dei docenti del conservatorio]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
Articolo 242
Collegio dei docenti.
[1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo
presiede, e dai docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore in ordine
all'andamento didattico, artistico e disciplinare del conservatorio]. (Articolo abrogato dall’art.17 D.P.R.
Articolo 243
Ordinamento amministrativo.
[1. L'ordinamento amministrativo dei conservatori è
disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo]. (Comma abrogato dall’art.17 D.P.R.
Articolo 244
Conservatori di musica statizzati.
1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei
conservatori di musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni
annesse alle rispettive leggi di statizzazione:
«G. Tardini» di Trieste (legge
«Nicolò Paganini» di Genova e
«Francesco Morlacchi» di Perugia
(legge
«F. E. Dall'Abaco» di Verona, «L. Canepa» di Sassari, «A.
Vivaldi» di Alessandria, «U. Giordano» di Foggia, «L.
D'Annunzio» di Pescara, «G. Frescobaldi» di Ferrara,
«T. Schipa» di Lecce, «G. Nicolini» di Piacenza, «A. Venturi» di Brescia, e «C.
Pollini» di Padova, liceo musicale pareggiato «A. Corelli»
di Messina trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di
Reggio Calabria (legge
«V. Gianferri» di Trento (legge
«S. Tomadini» di Udine (legge
2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei
conservatori di Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni
previste dalla legge
Articolo 245
Disciplina della professione di
maestro di canto.
1. Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed
esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un conservatorio
di musica statale o in un istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel
ramo didattico, salvo il disposto del comma 2.
2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali e
negli istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle
cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il titolo di
maestro di canto e di esercitare la relativa professione ancorché siano
sprovvisti del diploma di cui al comma 1.
3. È istituito un albo professionale dei maestri di canto.
Le norme concernenti la formazione dell'albo, le condizioni e le modalità per
l'iscrizione ed ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a
coloro che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che
insegnano musica e canto negli istituti di istruzione secondaria oppure si
trovino in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento dell'educazione
musicale nelle scuole medie, purché esercitino la loro attività entro i limiti
del rispettivo insegnamento.
Articolo 246
Disciplina delle professioni di
docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale.
1. Nessuno può esercitare la professione di docente di
materie musicali in istituti o scuole di musica, né fare parte di orchestre che
si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito
in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il titolo
previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.
2. Per esercitare la professione di docente di materie
musicali in istituti o scuole di musica è prescritto il possesso del diploma
relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia
d'insegnamento.
3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si
richiede:
a)
il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;
b)
l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare di
studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo
inferiore, quando si voglia far parte di orchestre di operette.
4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese, agli effetti della presente legge,
nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.
5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del
presente articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che
si vogliono suonare in orchestra.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano né ai
luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o
che siano sotto la dipendenza di autorità ecclesiastiche, sempre che le
rispettive attività artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, né
ai conservatori di musica e agli istituti pareggiati.
7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle
orchestre dei caffè, cinematografi e delle sale da
ballo, con un numero di persone non superiore a sei; alle orchestre costituite,
in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di
assistenza e di beneficenza di collegi o convitti; alle orchestre costituite
per feste di beneficenza; alle bande musicali.
8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono
insegnare materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in
appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per
esservi iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina
sugli iscritti sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
di concerto con i ministri del tesoro e della pubblica istruzione.
Articolo 247
Normalizzazione dell'intonazione di
base degli strumenti musicali.
1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli
strumenti musicali è la nota «La», la cui altezza deve corrispondere alla
frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla
temperatura ambiente di
2. È fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale,
alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti
pubblici, che gestiscono e utilizzano orchestre o altri complessi strumentali,
e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, di adottare
stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota «La», di cui al
comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche,
quando non vengano eseguiti brani di musica e spettacoli lirici.
3. Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, è
fatto obbligo di utilizzare per la intonazione strumenti di riferimento pratico
(diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici,
eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di
garanzia, indicante la frequenza prescritta. È ammessa la tolleranza, in più o
in meno, non superiore a 0,5 Hertz.
4. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono
condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme del presente
articolo.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione
per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di
controllo.
7. All'attuazione delle norme del presente articolo si
provvede con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 248
Accompagnatori al pianoforte.
2. Gli accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi
docenti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai
titolari e dai direttori.
Capo V - Alunni, esami e tasse
Articolo 249
Alunni.
1. Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si
applicano, in materia disciplinare, le disposizioni relative agli alunni degli
istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni disciplinari adottate
dagli organi competenti sono comunicate al Ministero.
2. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri
sono iscritti all'anno di corso per il quale siano ritenuti idonei a giudizio
del collegio dei docenti.
Articolo 250
Privatisti.
1. Non può presentarsi all'esame di ammissione all'accademia
di belle arti chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima la licenza di
scuola media.
2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami
che si svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.
3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
candidati che abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di età.
4. All'esame di licenza dell'Accademia di belle arti non
sono ammessi candidati privatisti.
Articolo 251
Orari e programmi.
1. Gli orari di insegnamento ed i programmi di esame negli
istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del ministro. (Comma così modificato dall’art.
Articolo 252
Esami.
1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di
ammissione, di promozione, di idoneità, di licenza e di diploma.
2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei
corsi di studio.
3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni
dell'istituto, mediante esame di promozione e, per i candidati esterni,
mediante esami di idoneità.
5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un
esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico.
6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non
compia l'esame è ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda
sessione dello stesso anno.
8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti
dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di
diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni.
Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso
direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo. (Comma così sostituito dall’art.11 L.
Articolo 253
Tasse scolastiche.
1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo
sono le seguenti:
A.
Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):
tassa di esame di ammissione;
tassa di immatricolazione;
tassa di frequenza di ciascuno anno;
tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.
B.
Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo). Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza:
tassa di esame di ammissione alle varie scuole;
tassa di immatricolazione;
tassa di frequenza di ciascun anno;
tassa di diploma.
2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono
determinati ai sensi e con le modalità dell'articolo 7, comma 1 del decreto
legge
3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate:
la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.
4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:
gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di
studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio
complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta sessantesimi
nell'esame di maturità;
gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione
conclusiva degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi
nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi
complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l'articolo 28, comma 4, della
legge
5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo
alinea del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se
derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da
lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti
all'obbligazione del mantenimento.
6. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse,
comprese quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di
guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi
di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra,
coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di
liberazione, i ciechi civili. Il predetto beneficio è sospeso per i ripetenti.
7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli
studenti di cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.
Capo VI - Disposizioni comuni ai
conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali
di arte drammatica e di danza
Articolo 254
Ricorsi contro i provvedimenti dei
consigli e dei collegi.
[1. Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai
collegi delle accademie e dei conservatori è ammesso ricorso al Ministero della
pubblica istruzione, da parte di chi abbia interesse, entro trenta giorni dalla
data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto
impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. (Comma così corretto con avviso
pubblicato nella Gazz. Uff.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si
applicano le disposizioni di cui al D.P.R.
Articolo 255
Autonomia amministrativa.
[1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti e
le accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono dotati di autonomia
amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione. I particolari statuti che regolano il funzionamento amministrativo
e didattico restano in vigore, per gli istituti che ne sono dotati, in quanto
compatibili con le norme del presente testo unico e con i regolamenti generali
sugli istituti di istruzione artistica. Ai predetti istituti è attribuita
altresì personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria,
didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le
procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi
dell'articolo 4, comma 6, della legge
2. Le spese per il trattamento economico del personale di
ruolo e non di ruolo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli
Istituti sono a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità
previste dalle vigenti disposizioni.
3. Le spese per il funzionamento degli istituti sono
iscritte nel bilancio degli istituti stessi e trovano copertura nei contributi
ministeriali e nelle altre entrate di bilancio.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge
Articolo 256
Consiglio di amministrazione.
[1. Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 255 è
amministrato da un consiglio di amministrazione composto, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 230 per il consiglio di amministrazione dell'Accademia
nazionale di danza, dal presidente e dai seguenti altri membri:
a)
un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
b)
il direttore dell'Istituto;
c)
due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti.
2. Possono inoltre essere chiamati a far parte del consiglio
di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i
rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura
notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.
3. È chiamato a far parte del consiglio di amministrazione
dei conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante
dell'istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.
4. Segretario del consiglio è l'impiegato amministrativo di
qualifica più elevata.
5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di
amministrazione sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione per la
durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In
caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono
essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del consiglio di
amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto.
6. Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministero
della pubblica istruzione scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un
commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il
termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve essere
ricostituito.
8. Del consiglio di amministrazione del conservatorio di
musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel comune]. (Articolo abrogato dall’art.17 D.P.R.
Articolo 257
Attribuzioni del consiglio di
amministrazione.
[1. Il consiglio di amministrazione:
a)
delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del
bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;
b)
delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di
somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a
spendere direttamente con propri provvedimenti; (Lettera così sostituita dall'art.
c)
propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto]. (Articolo abrogato dall’art.17 D.P.R.
Articolo 258
Esercizio finanziario.
2. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di
tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di
credito di notoria solidità che lo disimpegna mediante conto corrente bancario
fruttifero.
3. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati
dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli
istituti e firmati nei modi di cui all'articolo 259, comma 1.
4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'ente
incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate
alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento. Le somme
maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel bilancio dell'esercizio
successivo alla loro maturazione.
Articolo 259
Servizi amministrativi, di
segreteria e contabili.
1. Ad ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati
della VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei
quali l'impiegato con maggiore anzianità di qualifica sovraintende
ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile della
osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla
esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma,
congiuntamente al presidente del consiglio medesimo e, in caso di assenza o
impedimento di quest'ultimo, al consigliere
incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma
dell'istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli
articoli 325 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto
2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di
segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell'istituto,
sentito il parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il dirigente
preposto all'istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.
4. Possono essere comandati presso il Ministero della
pubblica istruzione non più di due direttori amministrativi per l'espletamento
di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione
artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.
Articolo 260
Servizi di economato e di archivio.
1. Ad ogni istituto è assegnato un coordinatore
amministrativo con il compito di coadiuvare il direttore dei servizi di
segreteria, amministrativi e contabili, e di provvedere ai pagamenti relativi
alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal
presidente del consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla
compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà
dell'istituto, di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.
2. Per i servizi di archivio, di protocollo, di
registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed
amministrativa, ad ogni istituto possono essere assegnati non più di cinque
impiegati della quarta qualifica funzionale.
Capo VII - Disposizioni comuni a
tutti gli istituti di istruzione artistica
Articolo 261
Iniziative di promozione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di
promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni iniziativa che sia
riconosciuta utile all'incremento delle arti e delle industrie collegate.
2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione,
di concerto, ove occorra, con altri Ministri competenti, ed entro i limiti dei
fondi stanziati in bilancio, è autorizzato:
a)
ad istituire insegnamenti complementari permanenti, facoltativi ed obbligatori,
per discipline che, pur non essendo comprese nei programmi ordinari, siano
riconosciute necessarie ai fini dell'incremento dell'arte e delle industrie
artistiche;
b)
a favorire l'organizzazione di esposizioni artistiche ed industriali presso
istituti di istruzione artistica od altri enti disposti a tale organizzazione;
c)
a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per particolari
imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche.
3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a),
aventi carattere permanente sono determinati, ai fini della loro copertura con
le procedure concorsuali di cui all'articolo 270, previa definizione didattica
dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire
alle attività di cui al comma 2, lettere b) e c), anche con fondi
forniti dal proprio bilancio.
Articolo 262
Locali e arredamento.
1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza,
per acquisto e conservazione di materiale artistico e didattico e per le altre
esigenze di funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli istituti.
2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a sede di
accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori e licei
artistici e per i quali sono contratti mutui, sono approvati dal Ministro della
pubblica istruzione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di tutela storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.
Articolo 263
Uso dei locali e proventi dei lavori
eseguiti nelle officine.
1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere
a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli
dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti
nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.
3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte
possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.
Capo VIII - Personale delle
accademie e dei conservatori
Sezione I: Ruoli e organici
Articolo 264
Ruoli, qualifiche e stato giuridico
del personale delle accademie e dei conservatori.
1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori
sono i seguenti:
ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
ruoli del personale docente dei conservatori di musica,
delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e
di danza;
ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli
accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia
nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori e delle assistenti
educatrici dell'accademia nazionale di danza;
ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.
4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di
reclutamento e di orario di servizio, al personale direttivo dei conservatori
di musica, dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale di arte
drammatica ed al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie
di belle arti si applicano le norme contenute nella parte III del presente
testo unico, relative al personale direttivo e docente delle istituzioni
scolastiche.
5. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli
accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, dell'accademia
nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza ed ai pianisti
accompagnatori dell'accademia nazionale di danza si applicano le norme
contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale
docente.
6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di
danza si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli
educandati.
7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali,
al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme
contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al
personale appartenente al ruolo dei direttori amministrativi si applicano, fino
a quando non saranno efficaci i contratti previsti dal decreto legislativo
Articolo 265
Organici.
1. Le modalità ed i criteri per la determinazione delle
dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti,
dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di
danza sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il numero
degli allievi dei conservatori di musica, delle norme di cui all'articolo 15
del regio decreto
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro sono altresì determinati i posti relativi
agli insegnamenti di cui all'articolo 261, comma 3.
3. Con la medesima modalità di cui ai commi 1 e 2 sono
determinate, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le dotazioni organiche
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Articolo 266
Orario di servizio.
2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi
di cui al comma 1, si applicano le norme vigenti.
Articolo 267
Cumulo di impieghi.
1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508
del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori
di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto
nell'articolo 273.
Articolo 268
Competenze in materia di stato
giuridico del personale.
1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie
di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del
conservatorio la competenza a provvedere: a) alla concessione dei
congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano
richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari
dell'avvertimento scritto e della censura; c) alle ricostruzioni della
carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi
contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di
quiescenza.
2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede: a)
alla nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi
straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi
delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti
siano richiesti; c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle
aspettative; d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi
dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente
personale.
3. Per il periodo di prova del personale docente e del
personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano
le disposizioni del presente testo unico che disciplinano l'anno di formazione.
Sezione II: Reclutamento
Articolo 269
Accesso ai ruoli direttivi e
relativi concorsi.
2. I concorsi constano di una prova scritta e di una prova
orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del
candidato all'esercizio della funzione direttiva nei conservatori di musica e
nelle predette accademie.
3. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente
collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in
ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte nei limiti
dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali
soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si
preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
4. Per la partecipazione al concorso per direttore
dell'Accademia nazionale di danza è richiesto il requisito di cui all'articolo
228, comma 5.
5. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei
concorsi, gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli
valutabili si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo I, capo
II, sezione III del presente testo unico.
6. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente
universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un
ispettore tecnico ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e
composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione
della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente.
7. Il presidente è scelto per sorteggio dal dirigente
preposto all'istruzione artistica tra coloro i quali siano compresi in appositi
elenchi compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario
nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della
commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito
elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i
compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
Accesso ai ruoli del personale
docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori.
2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel rispetto dell'esigenza di
assicurare una adeguata specializzazione.
3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si
applicano le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle
materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte è
necessario altresì essere in possesso del titolo di studio richiesto per la
partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei licei
classici.
4. I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni
quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. (Periodo così sostituito dall'art.
5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o più
prove scritte, scrittografiche o pratiche, in
relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.
6. Ciascuna prova scritta, scrittografica
o pratica, è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle
capacità professionali.
7. La prova orale è finalizzata all'accertamento della
preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti
degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e
sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre
oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo
I del presente testo unico.
8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed
esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40
per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la
prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a
punti 18 su
9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il
Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del
tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture
recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può superare in ogni caso le
12 ore.
10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente
collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in
ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale
o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei
posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 265,
comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la
soppressione nell'anno scolastico successivo.
10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in
vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. (Comma aggiunto dall’art.3 L.
12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di
cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di
formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni
scolastiche.
13. Per quanto non previsto nel presente articolo si
applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le
graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni
scolastiche. (Comma
così sostituito dall’art.3 L.
14. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire i posti
di docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano
venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può
esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.
Articolo 271
Commissioni giudicatrici.
1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un
direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di
direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si
riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni
e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel
ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.
2. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti
per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica fra coloro i
quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. I componenti sono scelti per sorteggio tra i
docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto
domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non può
essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte
immediatamente successive nella medesima sede.
3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in
sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il
presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le
sottocommissioni così costituite.
4. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso
di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere
conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini,
ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dettate per i concorsi per il personale docente delle
altre istituzioni scolastiche.
Articolo 272
Conferimento delle supplenze.
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee
si applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente articolo, le
disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.
2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del
Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al direttore
amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali compilate da commissioni
nominate dal Ministero.
3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal
dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di conservatorio o
di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve
compilare la graduatoria per il conferimento delle supplenze. Le commissioni
sono nominate ogni tre anni.
4. Le graduatorie hanno carattere permanente.
5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni
triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al
comma 2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con
la valutazione di nuovi titoli.
6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le
commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di
componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni è
preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è
integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo
che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le
sottocommissioni così costituite.
7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune
delle istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione
artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni, sarà assegnata
comunque una unica sede.
8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre
conservatori o accademie presso cui aspira alle supplenze, fermo restando il
diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie,
sulla base della posizione in graduatoria. (Comma così modificato dall'art. 2, D.L.
9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si
applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno
cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie
compilate secondo le disposizioni dell'articolo 67 della legge
10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei
concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel
conferimento delle supplenze annuali e temporanee in uno degli istituti
indicati nella domanda di supplenza.
11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo
quella prevista dall'articolo 17, comma 5 del decreto-legge
12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con
proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i
titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio
possono essere assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali
e professionali possono essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che
riportino un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non sono inclusi
nelle graduatorie.
13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i
provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il
conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli
interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo
delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale
presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo criteri
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
14. Resta fermo quanto previsto, in materia di
scritturazione e di incarichi, dall'articolo 223 per l'Accademia d'arte
drammatica e dall'articolo
15. Per il conferimento delle supplenze al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario delle accademie e dei conservatori di
musica si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo III, del
presente testo unico; le competenze in materia dei capi di istituto, presidi o
direttori didattici, ivi previste, si intendono riferite ai direttori di
accademia o di conservatorio.
16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di
musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle
supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.
(Per l'abrogazione dell'art. 272, vedi l'art.
Articolo 273
Contratti di collaborazione.
1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività
didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con
personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il
personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione
musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di
amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni
di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai
conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione
del conservatorio.
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai
conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite
graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle
supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente
all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica
esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si
intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da
un docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di
servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attività previste nel contratto di
collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del
trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima
classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di
aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano
il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività
contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente
comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o
biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte
all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di
collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno
alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle
esigenze accertate. (Comma
così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff.
Articolo 274
Contratti di collaborazione per il
personale in servizio alla data del
1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del
2. Il contratto di cui al comma
4. Il compenso per le attività previste nel contratto di
collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha
carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico
complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione
con le esclusioni indicate nell'articolo 273. Dopo un quinquennio di attività
contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al comma 6
dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio
della seconda classe.
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del
6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano
anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti
sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della
pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei
trattamenti pensionistici.
Articolo 275
Modelli viventi.
[1. I modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei
licei artistici sono assunti con incarichi annuali, per un numero di ore di
servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali.
2. La retribuzione oraria per tali incarichi è determinata
dal Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto del trattamento economico
previsto per la terza qualifica del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario della scuola. Essa è corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle
condizioni previste per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
della scuola, per un importo mensile corrispondente al numero di ore
settimanali conferite con l'incarico. L'adeguamento retributivo avviene in corrispondenza
ed in proporzione dei miglioramenti stabiliti per la terza qualifica del
predetto personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
3. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo
stato giuridico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di
ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento ed
all'orario di servizio. In materia di assenze e di congedi si applicano le
disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della nomina e non alla
retribuzione oraria del servizio.
4. Ai modelli viventi sono corrisposte, in quanto spettanti,
le quote di aggiunta di famiglia.
5. Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si
applicano le norme relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
non di ruolo della scuola.
7. I modelli viventi sono nominati, a domanda, nei ruoli del
personale ausiliario, via via che si rendono liberi i
posti, dopo dieci anni di servizio anche non continuativo.
8. Il servizio prestato in qualità di modelli viventi è
riconosciuto nel ruolo del personale ausiliario secondo le disposizioni in
vigore per il predetto personale della scuola]. (Articolo abrogato dall'art. 6, comma
. . . o m i
s s i s . . .
Capo IV - Istituti
musicali e scuola di musica
Articolo 367 - Istituti musicali
pareggiati.
1.
[Gli istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti dotati
di personalità giuridica possono essere pareggiati ai conservatori di musica
statali].[Comma
abrogato dall'art. 17, D.P.R.
2.
[Le norme relative alle condizioni ed alle modalità del pareggiamento, al
personale e al funzionamento degli istituti pareggiati ed alla vigilanza sugli
istituti stessi sono stabilite con regolamento governativo adottato su proposta
del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro].
[Comma
abrogato dall'art. 17, D.P.R.
3.
Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei docenti di ruolo,
nonché del personale direttivo e docente incaricato è quello stabilito per il
corrispondente personale dei conservatori di musica.
4.
Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di ruolo degli
Istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i
direttori e i docenti dei conservatori di musica.
Articolo 368 - Istituti
musicali e scuole di musica privati.
[Articolo abrogato dall'art.
17, D.P.R.
[1.
Al Ministero della pubblica istruzione spetta la sorveglianza su tutti gli
istituti musicali e scuole di musica privati].
Articolo 369 - Istituti musicali
italiani all'estero.
[Articolo abrogato
dall'art. 17, D.P.R.
[1.
Gli istituti italiani di musica all'estero possono essere riconosciuti secondo
disposizioni stabilite con regolamento governativo].
Capo V - Scuole di danza
Articolo 370
Scuole di danza
pareggiate.
[Articolo abrogato dall'art. 17, D.P.R.
[1.
Con decreto del dirigente del servizio centrale competente possono essere
pareggiate all'Accademia nazionale di danza le scuole di danza che si
conformino sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline, per la
durata dei corsi e per l'ordinamento interno, a quanto è stabilito per
l'Accademia nazionale di danza].
Articolo 371 - Procedimento per
il pareggiamento.
[Articolo abrogato dall'art. 17, D.P.R.
[1.
Un'apposita commissione ministeriale composta di tre membri, procede al previo
accertamento dei requisiti prescritti per il pareggiamento e delle condizioni
degli istituti.
2.
Assiste la commissione un funzionario amministrativo addetto al servizio centrale
competente].
Articolo 372 - Esami e rilascio
dei diplomi e degli attestati.
1.
Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di
nomina ministeriale.
2.
I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza pareggiate sono
parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati
dall'Accademia nazionale di danza.
Articolo 373 - Denominazione
delle scuole di danza.
1.
Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori dell'Accademia nazionale di
danza, può assumere o conservare la denominazione di Accademia.
Articolo 374 - Spese.
1.
Le spese di viaggio e le indennità per i commissari e per il funzionario
amministrativo di cui all'articolo 371, determinate in base alle disposizioni
vigenti per il similare personale che si reca presso gli istituti musicali
pareggiati, gravano a carico dell'ente che provvede al mantenimento della
scuola.
Articolo 375 - Impiego di
personale negli spettacoli di danza.
1.
Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali promuovano e
organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo,
sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con
preferenza le diplomate dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa
pareggiate.
Capo VI - Accademie di
belle arti
Articolo 376 - Riconoscimento.
1.
Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di
personalità giuridica possono ottenere il pareggiamento delle accademie di
belle arti statali o il riconoscimento legale. Le relative condizioni e
modalità sono stabilite con regolamento governativo adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge
. . . o m i s s
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