O.M.
Iscrizioni,
scrutini ed esami nei Conservatori di Musica e nelle Accademie di Belle Arti
TITOLO
I
Conservatori
di Musica
Capo I
Domande ed esami di ammissione -
Iscrizioni – Trasferimenti
Art. 1
Le domande per l’esame di
ammissione al Conservatorio di Musica previsto dall’art. 203 del D.L. Lgt.
5.5.1918 n.
1852 e dall’art. 5 del R.D.
11.12.1930, n. 1945 dovranno essere presentate dal 1° al 30 aprile (1).
Requisito
indispensabile è il possesso della
licenza elementare, salvo allorché trattasi di casi di allievi dotati di
singolarissime
attitudini come previsto dall’art.
204 - comma 5° del richiamato D.L. Lgt. 5.5.1918, n. 1852.
Gli esami di ammissione si
svolgeranno improrogabilmente entro il 15 luglio.
Art. 2
Nella domanda di ammissione i candidati
sono tenuti ad indicare la Scuola (o strumento) prescelta. Nella domanda
dovrà, altresì, essere dichiarato
dal candidato o da uno dei genitori per i minori il nome, il cognome e
l’indirizzo
dell’insegnante che ha curato la
preparazione del candidato stesso. La dichiarazione va fatta anche se negativa.
L’esame di ammissione è teso
all’accertamento delle attitudini generiche allo studio della musica e di
quelle
specifiche per la Scuola (o
strumento) richiesta.
Le Commissioni procederanno
all’accertamento delle attitudini musicali dei candidati mediante singole prove
a)
uditive; b) ritmiche; c) di
coordinamento motorio.
Nel medesimo tempo le Commissioni
accerteranno l’idoneità allo studio della Scuola (o strumento) prescelta
tenendo conto dell’età dei
candidati.
Per l’ammissione al 1° anno non è
necessaria l’esecuzione strumentale. Per l’Ammissione ad anni di corso
successivi al primo le prove
consisteranno in esecuzione di brani corrispondenti al grado di difficoltà
dell’anno di corso.
I candidati idonei saranno inclusi
nelle graduatorie per singola scuola (o strumento) con un punteggio in decimi
ed
eventuali frazioni centesimali. A
parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
I voti ed il giudizio riportato da
ciascun candidato devono risultare da motivazione adeguatamente articolata,
integralmente verbalizzata e
sottoscritta da tutti i membri delle commissioni.
(1) Nella prima applicazione della
presente ordinanza i termini sono fissati dal 1° aprile al 10 maggio.
Art. 3
Sulla base delle graduatorie di cui
al precedente articolo saranno disposte le ammissioni alle singole scuole
limitatamente al numero dei posti
disponibili.
Potrà essere dato scorrimento alle
graduatorie dopo che si sia proceduto ad includere nelle classi:
1) i candidati esterni per cui
ricorra la fattispecie di cui all’art. 222 del D.L. Lgt. 5.5.1918, n. 1852;
2) gli allievi interni che chiedono
entro il termine del 31 luglio il trasferimento da altro Conservatorio per
gravi
motivi di famiglia e/o
trasferimento della stessa.
Il numero degli allievi delle
classi iniziali deve in ogni caso comportare l’attivazione di classi in numero
non
superiore a quelle dell’anno
scolastico precedente.
Le domande di iscrizione e di
trasferimento dovranno essere presentate entro il 31 luglio, salvi i casi in
cui
l’iscrizione sia subordinata al
superamento di esami nella sessione autunnale. In quest’ultimo caso le domande
di
iscrizione dovranno essere
presentate entro i cinque giorni successivi al termine degli esami.
Art. 4
Gli allievi ammessi al
Conservatorio che si trovino in età dell’obbligo scolastico sono tenuti a
frequentare la scuola
media annessa.
Art. 5
Le Commissioni per l’esame di
ammissione sono nominate dal direttore secondo quanto previsto dall’art. 228
del
D.L. Lgt. 5.5.1918, n. 1852 e sono
formate in linea normale di tre membri scelti fra i professori dell’Istituto di
cui
almeno uno deve essere insegnante
di Teoria e Solfeggio, di Didattica della musica o di Propedeutica musicale.
Tuttavia
è in facoltà del direttore formare le
commissioni fino a un massimo di sette membri compreso il presidente; le
Commissioni così composte devono
comprendere almeno due membri scelti tra docenti di Teoria e solfeggio o di
Didattica della Musica o di
Propedeutica musicale.
Può essere chiamato a far parte
delle Commissioni anche qualche esaminatore estraneo.
Le Commissioni per gli esami di
ammissione non possono variare nella composizione durante il corso degli esami
per ogni singola disciplina.
Si applicano agli esami di
ammissione le disposizioni di cui ai successivi articoli 14-(comma 2° e 3°) e
15-(comma
1° e 2°).
Art. 6
Le disposizioni di cui ai
precedenti articoli si applicano anche per gli studenti stranieri.
Art. 7
Al termine degli esami di
ammissione i direttori invieranno al Ministero della pubblica istruzione -
Ispettorato per
l’istruzione artistica - una
dettagliata relazione sull’andamento degli esami.
Capo II
Scrutini ed esami -Presentazione
delle domande - Diario delle prove - Trasferimenti di sede di esame
Art. 8
Gli alunni conseguono il passaggio
all’anno di corso successivo per scrutinio; se l’anno di corso frequentato sia
l’ultimo del periodo inferiore,
medio o superiore, per esame.
Per conseguire la promozione in
base allo scrutinio finale occorre aver riportato una votazione media non
inferiore
agli 8/10 sia nella materia
principale che nelle materie complementari ed avere riportato almeno 8/10 nella
condotta.
Coloro che non ottengono la
promozione per scrutinio saranno ammessi agli esami di promozione della 1ª
sessione
per le materie nelle quali abbiano
conseguito una votazione di almeno 5/10, purché abbiano riportato la votazione
di
almeno 6/10 nella condotta.
Coloro che riporteranno nello
scrutinio finale una votazione inferiore ai 5/10 saranno ammessi a sostenere
gli esami
soltanto nella 2ª sessione.
Parimenti, gli allievi privatisti
che negli esami di 1ª sessione conseguono una votazione inferiore ai 6/10,
saranno
ammessi a sostenere gli esami della
2ª sessione.
Le norme dei commi precedenti si
applicano anche per l’ammissione alla 1ª sessione degli esami di compimento e
di
diploma ed alla 2ª sessione.
Per l’attribuzione delle votazioni,
secondo quanto disposto dagli artt. 232 e 233 del regolamento approvato con
D.L.
Lgt. 5.5.1918, n. 1852, si
applicano i criteri seguenti:
a) il voto di ogni singola prova
sarà dato dalla media aritmetica delle votazioni attribuite da ciascun
commissario;
b) il voto finale di licenza,
compimento o diploma viene determinato sulla base della media aritmetica delle
votazioni delle singole prove;
c) la facoltà di arrotondamento di
punti 0,50 di cui all’art. 233 è esercitabile unicamente nei confronti dei
candidati
interni ed esclusivamente per
quanto riguarda il voto unico finale e non i voti intermedi delle singole
prove;
d) qualora in una delle prove di
esame il candidato consegua una votazione inferiore a 5/10 non è possibile
procedere a compensazione;
conseguentemente dovranno essere sostenute nella 2ª sessione tutte le prove in
cui si sia
ottenuta una votazione inferiore ai
6/10;
e) sono da considerare singole
prove d’esame classificabili con voto autonomo e, quindi, suscettibili di
riparazione
nella 2ª sessione quelle che il
R.D. 11.12.1930, n. 1945 determina con un numero arabo e con lettere maiuscole
ancorché sottodistinte in lettere
minuscole.
Il ritiro, anche se giustificato,
durante l’esame, comporta la ripetizione di tutte le prove nella 2ª sessione.
Art. 9
Le prove d’esame di diploma, di
compimento di periodo e di licenza delle materie complementari sono stabilite
dal
R.D.
Al riguardo, si ritiene opportuno
fornire i chiarimenti necessari per assicurare uniformità di svolgimento degli
esami
in tutte le istituzioni scolastiche
interessate (vedasi all. 1).
Possono essere rilasciati diplomi
solo per le Scuole previste dalla normativa vigente, nonché per il corso di
clavicembalo e per la Scuola
sperimentale di composizione.
Per i corsi straordinari o speciali
verrà rilasciato il previsto attestato.
Non sano ammessi candidati
privatisti alle prove di esame dei corsi straordinari e dei corsi speciali.
Art. 10
Gli esami di diploma, di compimento
di periodo e di licenza delle materie complementari avranno inizio per la
sessione estiva a partire dal primo
giorno non festivo successivo al termine delle lezioni. La sessione autunnale
di esami
avrà inizio il primo settembre ed
avrà termine non oltre il 30 settembre, fatta eccezione per gli esami di
diploma della
scuola sperimentale di
composizione.
Gli aspiranti agli esami di cui al
comma precedente dovranno presentare al Capo d’istituto domanda entro i termini
dal 1° al 30 aprile (2), specificando
la sessione nella quale intendono sostenere l’esame stesso; i candidati
privatisti
possono essere ammessi solo se
presso il Conservatorio prescelto funziona con regolare autorizzazione
ministeriale la
scuola o il corso per il quale
intendono presentarsi agli esami.
Le domande di ammissione agli esami
di cui ai precedenti commi, devono essere presentate ad un solo Istituto.
Qualora per comprovata necessità,
il candidato sia costretto entro i termini stabiliti dalla presente Ordinanza a
cambiare
Istituto, nella nuova domanda deve
fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento
delle
prove.
Un elenco completo dei candidati
privatisti fornito di generalità e indirizzo e diviso per materie d’esame dovrà
essere trasmesso da ciascun
Conservatorio e Istituto Musicale pareggiato entro il 31 maggio a tutti gli
altri Conservatori
e agli Istituti musicali
pareggiati.
Il diario degli esami sarà fissato
dai Direttori, i quali, peraltro, potranno anticipare di qualche giorno gli
eventuali
esami delle materie complementari
per gli alunni che dovessero sostenere gli esami di diploma di composizione.
Il calendario completo degli esami
dovrà essere pubblicato a cura del Direttore all’albo dell’Istituto non più
tardi del
giorno antecedente l’inizio ella
sessione. Copia di esso dovrà essere trasmessa al Ministero della P.I. -
Ispettorato per
l’Istruzione artistica.
(2) Nella prima applicazione della
presente ordinanza i termini sono fissati dal l° aprile al 10 maggio.
Art. 11
Negli Istituti Musicali pareggiati,
sia gli esami di diploma che quelli di compimento avranno luogo, fatta
eccezione per
gli esami di diploma di
composizione, nei giorni che saranno fissati, secondo le norme stabilite negli
articoli precedenti,
dai singoli Direttori, previo accordo
con il Commissario ministeriale.
Nessuno dei detti esami potrà, in
alcun caso, avere inizio senza la presenza del Commissario.
Art. 12
Ai sensi dell’art. 60 del R.D.
4/5/1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per
l’eventuale
riparazione, devono essere
sostenute nel medesimo Istituto.
Per circostanze di eccezionale
gravità il Ministero della P.I. può consentire, prima dell’inizio degli esami,
il
trasferimento del candidato ad un
determinato Istituto di diversa sede sentito il direttore dell’Istituto di
provenienza
circa l’attendibilità dei motivi
addotti.
I documenti relativi al candidato
trasferito sono trasmessi d’ufficio al Direttore della nuova sede e, in luogo
di essi, è
conservata copia della domanda di
trasferimento.
Il trasferimento della sede di
esame relativamente alla materia principale comporta l’obbligo del
trasferimento di
sede anche per le materie
complementari, sempre che sostenute nella medesima sessione.
Salvi i casi di trasferimento di
sede d’esame succitati, è assolutamente vietato presentarsi da privatisti a
sostenere
esami anche diversi presso
Conservatori diversi, nello stesso anno scolastico.
Capo III
Costituzione delle Commissioni
Art. 13
Per la costituzione delle
Commissioni di esame nei Conservatori di musica e negli Istituti Musicali
pareggiati si
osserveranno le disposizioni
contenute nelle leggi relative all’Istruzione Artistica e Musicale, tenendo
presente in
particolare che per gli esami di
compimento inferiore, medio e di diploma è prescritto che delle Commissioni
stesse
facciano parte uno o due Commissari
estranei (cfr. art. 71 R.D. 31/12/1923, n. 3123) con la possibile eccezione per
gli
esami di contrabbasso e dei singoli
strumenti a fiato (art. 17 R.D. n. 1945 del 11/12/1930).
Per quanto riguarda la composizione
delle Commissioni si rinvia agli artt. 228 e 230 del D.L. Lgt. 1852/1918. La
disposizione di cui all’art. 230 si
applica anche per gli esami di compimento inferiore (art. 20 R.D. 11/12/1930,
n.
1945).
Il Direttore può delegare la
presidenza delle Commissioni. Sia il Direttore che l’eventuale delegato devono
essere
considerati membri effettivi delle
Commissioni.
Art. 14
Ai sensi dell’art. 230 del R.D.
1852/1918 la nomina dei membri esterni è di competenza del direttore. Dovranno,
in
ogni modo, essere preventivamente
sottoposte al Ministero quelle proposte di nomina che comportino per i
Commissari
l’autorizzazione all’uso del mezzo
aereo.
La nomina a Commissario esterno si
configura come servizio di Istituto. Non sono ammesse rinunzie se non nei casi
di esigenze di servizio del
Conservatorio di appartenenza o nei casi che comporterebbero la richiesta di
aspettativa o di
congedo straordinario per gravi
motivi ai sensi della normativa vigente.
Qualora venga meno la disponibilità
dei membri designati, possono far parte di commissione di esame anche quei
docenti che siano titolari di
materia affine a quella per cui la Commissione viene predisposta. Per la
determinazione
dell’affinità oggettiva tra le
materie di esame e quelle di titolarità dei docenti si fa riferimento ai
relativi decreti
ministeriali. Resta salva la
facoltà di ogni direttore di determinare in via subordinata l’affinità
soggettiva sulla base
degli studi e del curriculum
artistico professionale di ciascun docente.
Le commissioni permangono nella
stessa composizione anche nella 2ª sessione salvo casi di documentata
indisponibilità di uno o più
commissari.
Non sono ammesse sostituzioni
temporanee di membri delle commissioni nel corso della sessione di esame. In
caso
di indisponibilità di uno o più
commissari il direttore opererà sostituzioni a titolo definitivo.
Negli Istituti Musicali pareggiati,
il Commissario Ministeriale non è compreso nel numero dei membri richiesti per
la formazione delle varie
Commissioni. Egli dovrà assistere sempre nella qualità di presidente, allo
svolgimento dei
lavori di ciascuna Commissione.
Art. 15
I candidati privatisti non potranno
in nessun caso essere assegnati a Commissioni delle quali facciano parte gli
insegnanti che li hanno preparati
anche se trattasi di materia diversa da quella impartita: a tale fine gli
insegnanti sono
tenuti a dichiarare per iscritto
alla Direzione dell’istituto i nominativi degli alunni da essi preparati che
intendono
presentarsi agli esami
nell’Istituto stesso, qualunque sia la materia, dichiarando, inoltre i nomi dei
candidati per i quali
avessero effettuato audizioni. Tali
dichiarazioni vanno fatte anche se negative e devono essere depositate in
segreteria
entro il 31 maggio.
Su ogni verbale di esame i singoli
membri delle Commissioni dichiareranno, inoltre, di non aver impartito lezioni
private ai candidati.
Parimenti ciascun candidato
privatista è tenuto a dichiarare le generalità complete e l’indirizzo degli
insegnanti che
ne hanno curato la preparazione.
L’accettazione delle domande dei
privatisti è subordinata alla possibilità da parte del Conservatorio di
costituire
commissione senza la partecipazione
dei docenti che abbiano curato la preparazione dei candidati stessi sia per la
materia principale che per quelle
complementari; in caso contrario le domande in questione dovranno essere
trasmesse
ad altro Conservatorio a scelta del
candidato. Qualora il numero dei candidati lo richieda possono essere
eccezionalmente costituite, a
giudizio del direttore, più commissioni per lo stesso tipo di esame. In tale
caso l’elenco dei
candidati esterni assegnati alle
varie Commissioni dovrà essere compilato in base all’ordine alfabetico dei
nominativi
dei candidati.
Non è ammessa l’accettazione di
domanda di partecipazione agli esami da parte di candidati che siano anche
docenti
del medesimo Conservatorio di
Musica o sezione staccata.
Capo IV
Esami di diploma di composizione
Art. 16
I Conservatori di Musica e gli
Istituti Musicali pareggiati nei quali esiste la cattedra di Composizione
pareggiata
dovranno comunicare
telegraficamente al Ministero - Ispettorato Istruzione Artistica - Div. I Sez/I
se vi siano candidati
agli esami di diploma di
composizione entro il termine del 10 maggio per la sessione estiva e del 25
luglio per quella
autunnale.
Per quanto riguarda gli esami di
diploma della scuola sperimentale di Composizione, in considerazione della
lunghezza dei tempi richiesti dalla
prova d’esame, i Direttori vorranno segnalare al Ministero - Ispettorato
Istruzione
Artistica - la presenza di candidali
entro il termine del 30 aprile per la sessione estiva e del 10 luglio per
quella
autunnale.
Art. 17
Le prove scritte degli esami di
diploma di composizione della sessione estiva dovranno svolgersi nei
Conservatori
di Musica e negli Istituti Musicali
pareggiati nei quali la composizione costituisce un insegnamento pareggiato,
con il
seguente ordine e le seguenti
modalità:
a) il giovedì successivo al 21
giugno, alle ore 8: Composizione della prima parte di un primo tempo di
quartetto o di
sonata, su tema assegnato dal
Ministero;
b) il lunedì seguente, alle ore 8:
Composizione di tre variazioni per piccola orchestra su tema assegnato dal
Ministero. Per lo svolgimento delle
prove sono assegnate 36 ore di tempo durante le quali il candidato rimarrà chiuso
in
una apposita aula dell’Istituto
fornita di pianoforte;
c) il venerdì seguente, alle ore 8:
Analisi per iscritto di un brano musicale indicato dal Ministero. Per lo
svolgimento
di tale pezzo sono assegnate 12 ore
durante le quali il candidato rimarrà chiuso in apposita aula dell’Istituto
fornita di
pianoforte;
d) il lunedì seguente, alle ore 19:
Consegna dei temi ministeriali per la composizione di un pezzo sinfonico o di
una
scena lirica o di un brano di
oratorio a scelta del candidato.
La presentazione degli elaborati
alla prova d) dovrà avvenire non più tardi delle ore 10 del 15° giorno dalla
consegna.
Le prove degli esami di diploma
della scuola sperimentale di composizione della sessione estiva si svolgeranno
secondo il seguente calendario con
le modalità e le procedure fissate dal D.M.
1° lunedì di giugno, ore 8:
Analisi.
Il mercoledì seguente, ore 8:
Consegna dell’indicazione ministeriale per la composizione di cui al punto b)
art. 9 del
programma di esame.
Gli elaborati dovranno essere
presentati non più tardi delle ore 10 del 45° giorno dalla consegna
dell’indicazione
ministeriale (3).
Negli Istituti Musicali pareggiati
il Commissario Ministeriale il quale, a norma dell’art. 4 del R.D. 15/5/1930,
n.
1170, presiede le Commissioni,
qualora nell’Istituto cui è destinato vi siano candidati agli esami per lo
svolgimento
delle prime tre prove scritte del
diploma di composizione, dovrà trovarsi sul posto il giorno di inizio degli
esami alle ore
8.
Ultimata la consegna ai candidati
dei temi relativi alla quarta prova di composizione, il Commissario che sia
insegnante presso il Conservatorio
dovrà tornare al suo Istituto ove deve partecipare ai lavori delle Commissioni
esaminatrici. La revisione delle
prove scritte non dovrà iniziare prima del ritorno del Commissario.
Il Commissario oltre agli esami di
Composizione, dovrà presiedere tutti gli esami di diploma, di compimento di
periodo e di licenza della materia
complementare dei vari corsi.
3) Per l’a.s. 1984/85 gli elaborati
dovranno essere presentati entro il 60° giorno dalla consegna come previsto dal
D.M.
Art. 18
Le prove relative agli esami di 2ª
sessione di diploma di Composizione dovranno svolgersi nei Conservatori di
Musica e negli Istituti Musicali
pareggiati nei quali la cattedra di Composizione è pareggiata con il seguente
ordine:
- il giovedì successivo all’inizio
della sessione, ore 8: Prova a)
- il lunedì seguente, ore 8: Prova
b)
- il venerdì seguente, ore 8: Prova
c)
- il lunedì seguente, ore 10: Prova
d)
La presentazione degli elaborati
relativi alla prova d) dovrà avvenire non più tardi delle ore 10 del 15° giorno
dalla
consegna.
Le prove di esame del diploma di
Scuola sperimentale della composizione si svolgeranno con il seguente ordine:
- il venerdì successivo all’inizio
della sessione, ore 8: Analisi
- il lunedì seguente, ore 8:
Consegna dell’indicazione ministeriale per la composizione di cui al punto b)
art. 9 del
programma di esame.
Negli Istituti Musicali pareggiati
il Commissario Ministeriale dovrà trovarsi sul posto il giorno di inizio degli
esami
alle ore 8 qualora vi siano
candidati agli esami di diploma di Composizione e dovrà rimanere per lo
svolgimento delle
prime tre prove scritte; ultimata
la consegna dei temi relativi alla quarta prova, il Commissario dovrà ritornare
presso il
Conservatorio cui appartiene per
partecipare ai lavori delle Commissioni esaminatrici. La revisione delle prove
scritte
non potrà iniziarsi prima del
ritorno del Commissario.
Al termine di ciascuna sessione
d’esame sarà cura dei Direttori inviare a questo Ministero - Ispettorato
Istruzione
Artistica - un elenco completo dei
candidati privatisti.
Capo IV
Disposizioni comuni
Art. 19
Nella 2ª sessione gli esami avranno
luogo con le stesse modalità fissate nella 1ª.
Art. 20
Il verbale di esame deve riportare,
per ogni prova, la votazione attribuita dalla Commissione.
Art. 21
L’esecuzione o analisi di brani di
autore moderno prevista in alcune prove di esame può intendersi riferita anche
ad
autori attivi prevalentemente tra
l’800 e il ’900.
L’esecuzione o analisi di brani di
autore contemporaneo deve intendersi riferita ad autori del ’900.
Art. 22
Come «concerto moderno» può essere
presentato in sede di esame anche una composizione che, pur non riportando
la intestazione di «concerto», presenti
caratteristiche di importante composizione solistica con orchestra.
Art. 23
Tutte le prove scritte devono
essere compilate a penna, o, se a matita, trattate con fissatore.
Art. 24
Per le prove in cui è previsto
l’impiego di un accompagnatore al pianoforte ciascun candidato può presentarsi
con il
proprio pianista.
Nei verbali di esame dovrà essere
presa nota delle generalità complete e dell’indirizzo dell’accompagnatore al
pianoforte.
Art. 25
Le prove di esecuzione relative
agli esami di diploma e di compimento nei vari strumenti e nel canto dovranno
essere pubbliche.
TITOLO II
Accademie di belle arti
Capo I
Domande di iscrizione - Esami di
ammissione – Trasferimenti
Art. 26
Possono partecipare agli esami di
ammissione alle Accademie di Belle Arti i candidati che siano in possesso di un
titolo di istruzione secondaria di
secondo grado, ovvero che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico da almeno
quattro
anni e che si trovino al 18° anno
di età.
Non sono sottoposti a tale esame i
candidati in possesso della licenza di Maestro d’arte, del diploma di Maturità
di
Arte Applicata e del diploma di
Maturità Artistica di 1ª sessione.
Art. 27
Le domande di partecipazione agli
esami di ammissione nonché le domande di iscrizione per coloro che sono
esonerati dall’esame di ammissione
devono essere presentate dal 20 giugno al 20 luglio.
Negli altri casi le domande di
iscrizione devono essere presentate entro cinque giorni dal termine degli
esami.
Gli aspiranti all’ammissione alla
Accademia, che nel corso dell’anno scolastico sostengono esami di maturità,
dovranno presentare le relative
domande, nei termini predetti, con riserva di produrre il diploma di maturità
prima
dell’inizio delle lezioni.
Le domande presentate oltre i
termini previsti saranno esaminate ed eccezionalmente accolte direttamente dai
singoli
Direttori delle Accademie
interessate previo accertamento della validità dei motivi addotti.
Art. 28
Le domande di trasferimento da un
Istituto all’altro potranno essere accolte solo per documentati motivi di
famiglia
o di salute a giudizio del
Consiglio dell’Accademia cui è stata presentata la domanda di trasferimento. Il
Consiglio
dovrà acquisire ai fini della
deliberazione il nulla osta del Direttore dell’Accademia di provenienza.
Eventuali domande d’iscrizione o di
trasferimento presentate entro il 31 ottobre potranno essere prese in esame
solo
qualora non comportino aumento
delle classi secondo l’organico previsionale nelle Accademie interessate.
Art. 29
Gli studenti stranieri che
intendano iscriversi alle Accademie di Belle Arti sono tenuti ad osservare la
procedura di
cui alla C.M. n. 11247 del
conoscenza della lingua italiana
che l’Accademia provvederà ad accertare nei modi ritenuti più opportuni.
Capo II
Passaggi di corso
Art. 30
Il passaggio dall’uno all’altro
anno di corso è regolato dall’art. 126 e seguenti del D.L. Lgt. 5.5.1918, n.
1852.
Art. 31
Gli allievi che, ammessi a
frequentare il corso prescelto, intendano passare ad altro corso devono
nuovamente
sostenere l’esame di ammissione che
si svolgerà secondo le modalità sopra indicate.
Devono ugualmente sostenere l’esame
di ammissione coloro che, già in possesso del diploma di licenza di
Accademia, intendano frequentare uno
degli altri corsi e coloro che abbiano sospeso la frequenza dei corsi da almeno
tre anni.
Capo III
Esami di licenza
Art. 32
Gli esami di licenza avranno inizio
in 1ª sessione, il lunedì successivo al termine delle lezioni, gli esami di
riparazione nonché gli esami di
ammissione avranno inizio il 1° ottobre, secondo il calendario che sarà
stabilito dal
Direttore dell’Accademia e dovranno
concludersi entro il termine dell’anno scolastico.
Il calendario completo degli esami
dovrà essere pubblicato a cura del Direttore all’albo dell’Istituto non più
tardi del
giorno antecedente l’inizio della
sessione. Copia di esso dovrà essere trasmessa al Ministero della Pubblica
Istruzione -
Ispettorato Artistico.
Art. 33
Le domande di partecipazione agli
esami di licenza dovranno essere presentate non oltre dieci giorni prima
dell’inizio degli esami.
Art. 34
All’esame di licenza dell’Accademia
di Belle Arti non sono ammessi candidati privatisti.
TITOLO III
Accademia nazionale d’arte
drammatica
Capo I
Ammissioni - Bando di ammissione
Art. 35
L’ammissione alla Accademia
Nazionale d’arte Drammatica avviene per concorso sulla base dei programmi
fissati
nel bando di cui al seguente art.
36.
Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che abbiano un’età compresa tra
i 18 e i
21 anni per gli aspiranti attori e
tra i 25 e i 30 anni per gli aspiranti registi.
Art. 36
I termini e le ulteriori modalità
per la presentazione delle domande saranno rese note con apposito bando emanato
dalla direzione dell’Accademia e
approvata dal Ministro della Pubblica Istruzione entro il 30 aprile di ogni
anno.
Capo II
Esami – Diplomi
Art. 37
Gli esami di promozione da una
classe all’altra e quelli di licenza si tengono in due sessioni, estiva e
autunnale.
Quelli di ammissione hanno luogo
nella sola sessione autunnale.
I voti, espressi in decimi, sono
assegnati collegialmente dalla Commissione esaminatrice che, per gli esami di
ammissione è composta dal
direttore, o da un suo delegato, dagli insegnanti delle materie fondamentali e
da uno delle
materie complementari, scelto dal
Presidente. Per gli esami di promozione da una classe all’altra la Commissione
è
composta dal direttore o da un suo
delegato e da due insegnanti di cui almeno uno della materia specifica oggetto
di
esame. Per gli esami di licenza, la
Commissione è composta oltre che dal direttore o da un suo delegato da tutti
gli
insegnanti delle materie
fondamentali e di quelle complementari.
Art. 38
Alla fine della terza classe gli
allievi attori sostengono gli esami di licenza. Gli allievi attori, per
conseguire il
diploma di licenza, devono
riportare sette decimi nella materia fondamentale e una media di sei decimi
nelle
complementari, con non meno di
cinque decimi in ciascuna di queste ultime.
Il corso teorico-pratico di regìa
si conclude col terzo anno, al cui termine, esauriti tutti gli esami e saggi
prescritti,
l’allievo che abbia ottenuto la
votazione di otto decimi nelle materie fondamentali e almeno sei decimi in
quelle
complementari consegue l’attestato
di aver compiuto il corso triennale. Ai fini del conseguimento del diploma, in
un
quarto anno gli allievi registi
hanno l’obbligo di compiere il loro perfezionamento presso una compagnia di
riconosciute
virtù artistiche, o presso un
insigne maestro italiano o straniero. Al termine dell’anno, dopo superate le
prove di esame
consistenti in un ampio rapporto
sulla esperienza fatta durante l’anno e in un esame scritto e orale, su un tema
di regìa
dato dalla Commissione due mesi
avanti, l’allievo potrà conseguire il diploma di regista.
La Commissione potrà anche tener
conto di attestati autorevoli sull’attività artistica svolta dal candidato nel
corso
dell’anno. L’esito degli esami
dovrà essere espresso con un voto in decimi.
Art. 39
Le esercitazioni interne e i pubblici
saggi annuali previsti dall’art. 24 del R.D. 25.4.1938, n. 742 costituiscono
momento distinto dagli esami delle
singole materie i cui programmi sono riportati nel D.M. 25.9.1946 e, pertanto,
non
sono valutabili ai fini del
superamento degli esami stessi, fatta eccezione per i saggi previsti per gli
allievi registi ai soli
fini del superamento degli esami
dell’insegnamento di Regìa.
Titolo IV
Accademia nazionale di danza
Capo I
Domande di ammissione - Esami di
ammissione – Iscrizioni
Art. 40
Il corso ordinario dell’Accademia
nazionale di danza si articola in corso normale, corso di perfezionamento e
corso
di avviamento coreutico.
Le ammissioni ai singoli corsi
avvengono sulla base delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 41
Il primo anno del corso normale,
articolato in periodo inferiore di 3 anni, periodo medio di 3 anni e periodo
superiore di 2 anni, possono
accedere alunni di ambo i sessi di età non inferiore ai 10 e non superiore ai
12 anni per le
femmine e non inferiore ai 10 e non
superiore ai 14 per i maschi. Per il compimento dell’età si fa riferimento
all’anno
solare.
Le domande di ammissione,
indirizzate al direttore dell’Accademia, devono essere presentate entro il
termine dal 1°
al 30 aprile (4).
L’ammissione avviene sulla base di
una visita medica e di un esame attitudinale articolato in più prove volto ad
accertare l’idoneità fisica e la
potenziale predisposizione e uno studio sistematico della danza.
L’esame consiste nella esecuzione
di alcuni movimenti basilari.
Ad ogni candidato viene attribuito
un voto espresso in decimi e frazioni centesimali.
Hanno titolo all’iscrizione i
candidati risultati idonei in relazione al numero dei posti disponibili. A
parità di
punteggio precede si candidato più
giovane.
L’iscrizione all’Accademia è
subordinata al possesso della licenza elementare. La relativa domanda deve
essere
presentata entro il 31 luglio.
Gli allievi dell’Accademia
nazionale di danza sono tenuti all’iscrizione e alla frequenza parallela di una
scuola
media o di una scuola secondaria di
2° grado. Ai fini di agevolare tale inderogabile adempimento sono attivati
presso
l’Accademia una succursale di
scuola media statale e un liceo quinquennale sperimentale coreutico.
(4) Nella prima applicazione della
presente ordinanza i termini sono fusati dal l° aprile al 10 maggio.
Art. 42
È consentito l’accesso agli esami
intermedi e finali del corso normale mediante esame di idoneità.
L’eventuale superamento dell’esame
di idoneità implica il conseguimento dei compimenti precedenti.
Per poter accedere al 4° e al 7°
anno di corso i candidati esterni devono sostenere gli esami di compimento del
periodo inferiore e del periodo
medio.
Le domande di ammissione agli anni
intermedi vanno presentate nei medesimi termini di cui all’art. 41.
L’accoglimento della domanda è
subordinata al conseguimento da parte del candidato della promozione all’anno
di
corso di scuola media o di scuola
secondaria superiore previsto in parallelo con l’anno di corso di danza per il
quale sia
stata proposta domanda di idoneità.
I candidati esterni sono tenuti a
presentare un programma di esame rispondente al corso dell’Accademia precedente
a quello per cui chiedono
l’idoneità. Il mancato conseguimento della sufficienza nell’esame di Tecnica
della danza
comporta in ogni caso l’esito
negativo dell’esame di idoneità. È concessa la facoltà di riparare nella
sessione autunnale
a quei candidati che abbiano
conseguito la insufficienza in materie diverse da Tecnica della Danza.
I candidati che abbiano compiuto il
23° anno di età possono essere ammessi a sostenere l’esame di diploma anche se
non in possesso degli attestati di
frequenza o di diploma di una scuola media superiore qualora abbiano compiuto
regolare corso di studi coreutici
in una scuola di ballo presso un Ente lirico o qualora possano documentare una
congrua
e qualificata attività
professionale quali danzatori presso Enti lirici o compagnie di balletto di
alta qualificazione
nazionale o internazionale. È in
ogni caso richiesto il possesso della licenza di scuola media.
Il giudizio sull’ammissione è
formulato dal direttore sentito il Consiglio di Direzione.
Art. 43
Il corso di perfezionamento
comprende tre specializzazioni triennali per: a) danzatori; b) coreografi e
compositori
della danza; c) insegnanti di
Tecnica della danza accademica e/o moderna.
Alle suddette specializzazioni
possono accedere coloro che siano in possesso del diploma di danzatore (VIII
anno
del corso normale) corredato dal
giudizio orientativo della commissione esaminatrice e congiunto a un diploma di
scuola media superiore, salvo che
per i candidai per i quali ricorra la fattispecie dell’art. 42 u.c.
Le relative domande indirizzate al
direttore dell’Accademia nazionale di danza devono essere presentate dal 1° al
30
aprile (5).
L’iscrizione è consentita a candidati
di ambo i sessi senza limiti di età. Non è consentito l’accesso ad anni
intermedi
mediante esame di idoneità.
Coloro che abbiano conseguito il
diploma del corso di perfezionamento in una delle tre specializzazioni possono
conseguire un ulteriore diploma di
altra specializzazione di uno o due anni. L’abbreviazione potrà essere
accordata dal
direttore sentito il consiglio di
direzione.
(5) Nella prima applicazione della
presente ordinanza i termini sono fissati dal 1° aprile al 10 maggio.
Art. 44
Il corso di avviamento coreutico,
della durata di tre anni, si prefigge la formazione di docenti idonei
all’insegnamento della Propedeutica
della danza e Tecnica della danza dei primi tre anni del corso normale.
L’ammissione al 1° anno è
consentita a quei candidati che siano in possesso dell’attestato di compimento
del
periodo medio del corso normale. I
candidati che ne siano privi dovranno sostenere un esame di ammissione, salvo
il
disposto del successivo 5° comma.
Tutti i candidati sono tenuti a
certificare all’atto di presentazione della domanda di iscrizione la parallela
frequenza
del IV anno, almeno, di una scuola
secondaria superiore.
È consentito l’accesso all’anno
intermedio e all’anno finale del corso mediante esame di idoneità. I candidati
devono
essere in possesso dei requisiti di
età e di studio (aver sostenuto l’esame di ammissione o conseguito l’attestato
di
periodo medio uno o due anni prima;
frequentare il IV o V anno di un corso di scuola secondaria superiore).
I candidati che abbiano compiuto il
23° anno di età possono sostenere un esame di idoneità o di attestato finale
senza
sostenere preventivamente un esame
di ammissione, purché in regola con la situazione scolastica.
Per i candidati che abbiano
compiuto il 26° anno di età si applica, relativamente agli esami di idoneità e
di attestato
finale, il disposto del precedente
art. 42 u.c.
I candidati tenuti a sostenere
l’esame di ammissione dovranno inoltrare dal 1° al 30 aprile domanda
indirizzata al
direttore dell’Accademia nazionale
di Danza (6).
L’esame di ammissione consisterà in
prove pratiche e colloqui relativi al programma corrispondente a quello dei sei
anni del corso normale.
Saranno oggetto di esame le
seguenti discipline: Tecnica della danza, Composizione, Solfeggio, Storia della
musica
e storia dell’arte.
Le domande di iscrizione dovranno
essere presentate entro il 31 luglio.
(6) Nella prima applicazione della
presente ordinanza i termini sono fissati dal 1° aprile al 10 maggio.
Capo II
Scrutini ed esami
Art. 45
Nel corso normale il passaggio dal
primo anno al secondo e dal secondo al terzo avviene per esami. Il passaggio da
un anno all’altro, nell’ambito dei
periodi medio e superiore, avviene per scrutinio con votazione espressa in
decimi.
La promozione si ottiene con un
minimo di sei decimi in ciascuna materia.
Al termine di ciascun periodo di
studio in cui è diviso il corso, l’allievo dovrà sostenere un esame per il
conseguimento dell’attestato di
compimento del periodo.
Gli esami di compimento del periodo
inferiore e del periodo medio danno, rispettivamente, accesso al periodo medio
e al periodo superiore.
L’esame di compimento del periodo
superiore costituisce esame per il conseguimento del diploma di danzatore.
Ogni esame comporta l’attribuzione
di un voto espresso in decimi.
È in facoltà della Commissione
esaminatrice integrare il voto di esame con un giudizio.
L’esame di diploma prevede la
formulazione obbligatoria di un giudizio attitudinale volto ad indirizzare
l’allievo
nella scelta della specializzazione
più idonea alle sue capacità tecniche e attitudinali.
Il conseguimento di un voto
inferiore a cinque decimi nella materia principale (Tecnica della danza)
comporta,
relativamente agli scrutini ed
esami di ogni singolo anno di corso, la ripetizione dell’anno: l’insufficienza
riportata con
qualsiasi voto nelle altre materie
e l’insufficienza con cinque decimi in Tecnica della danza consente di ripetere
la prova
di esame nella 2ª sessione.
Non è, in ogni caso, suscettibile
di riparazione nella seconda sessione l’insufficienza in Tecnica della danza
riportata
con qualsiasi voto in sede di esami
di diploma.
Art. 46
Nel corso di perfezionamento i
passaggi dal primo anno al secondo e dal secondo al terzo avvengono per esame.
Agli esami di diploma sono ammessi
quegli allievi che, su attestazione del Consiglio di corso, risultino in regola
con gli
obblighi di frequenza.
Gli esami di diploma si articolano
in una serie di prove pratiche, scritte e orali nelle varie discipline dei
corsi
curriculari e speciali previsti dal
piano di studi per ogni specializzazione e nella discussione di una tesi.
I candidati devono sostenere
inoltre come prove finali di fronte alla commissione esaminatrice:
a) per il ramo solisti: analisi e
discussione di un brano di repertorio a scelta dell’allievo che deve averne
curato
l’esecuzione e la documentazione;
b) per il ramo coreografi e
compositori: analisi e discussione di composizione corale curata dall’allievo;
c) per il ramo insegnanti:
1) una lezione pratica didattica di
tecnica di danza;
2) composizione di un saggio per
allievi dei corsi medio e superiore della durata di circa 10 minuti.
3) presentazione e discussione di
una tesi su una delle materie culturali a scelta del candidato (o su più di una
in caso
di trattazione interdisciplinare).
Art. 47
Nel corso di avviamento la
promozione al secondo e al terzo anno viene per scrutinio. L’attestato finale
si consegue
per esame al termine del terzo anno
del corso.
I candidati privatisti possono
essere ammessi all’esame per il rilascio dell’attestato solo se in regola con i
requisiti
scolastici e di età. Per l’idoneità
al secondo e al terzo anno i candidati dovranno sostenere un esame su tutto il
programma delle discipline relative
agli esami di corso per i quali non abbiano conseguito precedente promozione o
idoneità.
L’esame per il conseguimento
dell’attestato prevede una prova di Tecnica della danza, sia accademica che
moderna,
una prova di Composizione di un
saggio per allievi dei corsi medio e superiore della durata di 10 minuti circa,
una
lezione pratica didattica di
Tecnica della danza e la discussione di una tesi su una delle materie
culturali, a scelta del
candidato e concordata con il
relativo docente, o su argomento che possa essere sviluppato
interdisciplinarmente. La
tesi dovrà essere presentata alla
segreteria dell’Accademia almeno 20 giorni prima della data fissata per
l’esame. Per le
materie culturali che non
costituiscono argomento di tesi, prima della sessione di esami il candidato
dovrà dare prova di
rendimento con tesina e colloqui
concordati con i singoli docenti.
Tutti i candidati devono dimostrare
in sede di esame per il conseguimento dell’attestato finale di conoscere il
programma del periodo medio del
corso normale di Tecnica della danza. Il candidato interno deve, altresì,
comprovare
di aver effettuato tirocinio con un
congruo numero di ore di assistenza ai vari corsi.
Negli esami di ammissione e quelli
di idoneità i candidati che nelle prove di Tecnica della danza non riportino la
sufficienza sono respinti. Coloro i
quali non riportino la sufficienza in qualsiasi altra disciplina potranno
riparare nella
sessione autunnale.
Art. 48
Le procedure di esame previste per
il corso normale sono estese, in quanto applicabili, anche agli esami dei corsi
di
perfezionamento e di avviamento.
Art. 49
Tutte le ammissioni agli esami dei
candidati interni devono essere deliberate dal Consiglio di classe.
Capo III
Costituzione delle Commissioni
Art. 50
La Commissione per l’esame di
ammissione è composta dal direttore (o da un suo delegato) che la presiede e da
quattro docenti di Tecnica della
danza.
Parimenti dal direttore (o da un
suo delegato) e da quattro docenti di Tecnica della danza è composta la
commissione
per gli esami di passaggio dal
primo al secondo anno e dal secondo al terzo anno del corso normale nonché per
l’esame
di compimento del periodo
inferiore. Per gli allievi maschi il corso di educazione fisica si conclude con
uno scrutinio.
La Commissione di esame di
compimento del periodo medio per le materie artistiche e di accesso al corso di
avviamento è composta dal direttore
(o da un suo delegato) che la presiede e da quattro docenti delle materie
specifiche.
In caso di indisponibilità di
docenti delle materie specifiche è ammesso il ricorso a docenti di materie
affini o che per
studi compiuti o per attività
professionale diano il maggiore affidamento. Integrano di volta in volta la
Commissione i
docenti delle altre materie del
corso.
La Commissione di esame di
compimento del periodo superiore (diploma) per le materie artistiche è composta
dal
direttore (o da un suo delegato)
che la presiede, da un Commissario esterno di alta qualificazione e da tre
docenti delle
materie specifiche. In caso di
indisponibilità di docenti delle materie specifiche è ammesso il ricorso a
docenti di
materie affini o che per gli studi
compiuti o per attività professionale diano il maggiore affidamento. Per le
materie
culturali le Commissioni sono
composte dal direttore (o da un suo delegato) che le presiede e da due docenti
della
materia oggetto dell’esame o di
materia affine. In caso di indisponibilità è ammesso il ricorso a docenti che
per studi
compiuti diano il maggiore
affidamento.
Gli allievi che frequentino il
liceo sperimentale coreutico e conseguano valutazioni annuali positive sono
esonerati
dal sostenere gli esami delle materie
culturali per il compimento medio e per l’esame di diploma.
Art. 51
Le Commissioni per gli esami di
passaggio dal primo al secondo anno e dal secondo al terzo anno del corso di
perfezionamento sono composte dal
direttore (o da un suo delegato) che le presiede e da tutti gli insegnanti del
corso di
perfezionamento. Per l’esame di
diploma è chiamato a far parte della commissione almeno un membro esterno
scelto tra
professionisti di riconosciuto
prestigio.
Art. 52
La Commissione di esame per il
rilascio dell’attestato finale del corso di avviamento per le materie
artistiche è
composta dal direttore (o da un suo
delegato) che la presiede da un commissario esterno di alta qualificazione e da
tre
docenti delle materie specifiche.
In caso di indisponibilità di docenti di materie specifiche è ammesso il
ricorso a
docenti di materie affini o che per
studi compiuti o per attività professionale diano il maggiore affidamento.
Per la discussione della tesi la
Commissione di cui sopra è integrata con la partecipazione di tutti i docenti
del corso.
Art. 53
Tutte le Commissioni sono nominate
dal direttore dell’Accademia Nazionale di danza.
Capo IV
Norme comuni
Art. 54
Gli esami hanno inizio in 1ª
sessione il primo giorno non festivo successivo al termine delle lezioni e in
seconda
sessione il 1° settembre.
Il direttore dell’Accademia
pubblica all’albo il calendario degli esami non più tardi del giorno
antecedente l’inizio
della sessione.
Art. 55
Tutti i candidati esterni prima di
sostenere qualsiasi esame saranno sottoposti a visita medica.
Art. 56
Per la formazione delle commissioni
di esame e le incompatibilità si applicano le disposizioni di cui all’art. 15
della
presente ordinanza.
Art. 57
È riconosciuta la facoltà al
Collegio dei professori dell’Accademia di integrare con proprie deliberazioni
da
sottoporre annualmente
all’approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione le disposizioni della
presente ordinanza
relativamente alle modalità di
passaggio da un anno all’altro dei vari corsi.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI
Art. 58
Nessun candidato può essere
esaminato da un docente al quale sia legato da vincolo di parentela o di
affinità sino al
quarto grado o dal quale abbia
ricevuto lezioni private.
Art. 59
Le date indicate nella presente
ordinanza che ricadono di giorno festivo si intendono posposte al 1° giorno
utile
feriale successivo.
Art. 60
La presente ordinanza è a carattere
permanente. Le eventuali modifiche e integrazioni saranno disposte entro il 31
gennaio di ciascun anno.
Allegato A
Chiarimenti in ordine al programma
di esame dei conservatori di musica
Su alcuni punti dei programmi di
esame, come previsti dalle norme vigenti, si ritiene di dover fornire
chiarimenti la
cui portata deve intendersi
precettiva, secondo quanto appresso indicato:
Composizione e direzione
d’orchestra
Compimento corso inferiore
- Prova n. 1 - «Armonizzazione a 4
voci, con imitazioni, di basso dato».
La prova è da realizzarsi nelle 4
chiavi di soprano, contralto, tenore, basso.
- Prova n. 4 - «Interrogazione su
la teoria dell’armonia».
Alla prova deve essere attribuito
un volo che contribuirà alla media del voto finale.
Compimento corso medio
- Prova n. 1 - «Composizione di una
fuga a 4 voci» su parole e tema assegnato dalla Commissione da eseguirsi nel
tempo massimo di 18 ore.
La prova è da realizzarsi nelle 4
chiavi soprano, contralto, tenore e basso.
Esami dl diploma di Composizione
Le prove devono essere sostenute
nel seguente ordine:
- 1° prova n. 2
- 2° la prova n. 3
- 3° la prova n. 4: il candidato ha
a disposizione un tempo massimo di 12 ore
- 4° la prova n. 1
Esami di diploma di Direzione
d’orchestra
- Prova n. 1 - «Concertazione e
direzione, con tre ore di prova, di una scena d’opera lirica italiana, indicata
dalla
Commissione tra quelle pertinenti
al settecento o all’ottocento».
Le tre ore di prova saranno così
articolate: due ore di studio in apposta stanza e un’ora di prova in orchestra.
I cantanti dovranno essere a
disposizione del candidato per tutte le tre ore.
- Prove di cultura: Per la prova
sub a) il candidato avrà a disposizione 12 ore di tempo.
Organo e composizione organistica
Compimento corso inferiore
B) Prove di organo:
b) «Esecuzione di uno studio
(manuale e pedale) estratto a sorte fra sei dei più facili del "Gradus ad
Parnassum" del
Remondi oppure dai 24 studi 1°
volume dello Scheider (Ed. Peters)». Gli studi da estrarre a sorte sono a
scelta del
candidato.
Compimento corso medio
L’esame dovrà svolgersi in almeno
due giorni.
Canto (ramo cantanti)
Esami di diploma
- Prova n. 3 - «Interpretazione,
previo studio di tre ore, di un pezzo scelto dalla Commissione esaminatrice».
Il candidato potrà avvalersi di un
accompagnatore al pianoforte nell’ultima ora.
Canto (ramo didattico)
Esami di diploma
- Prova n. 3 - «Lettura
estemporanea dell’accompagnamento di un pezzo per canto e pianoforte, di media
difficoltà».
Il candidato dovrà accennare con la
voce la parte del canto con le parole.
Pianoforte
Compimento corso inferiore
- Prova n.
Si richiama la circolare
ministeriale n. 10796 del
- Prova n. 4 - Schumann: «Carnaval
del Vienne» «Papillons» da eseguirsi per intero.
Scelta di Waldesceken e di
Albumblätter non meno di 6 pezzi.
Debussy: «Children’s corner» da
eseguirsi per intero.
Compimento corso medio
- Prova n. 2: L’estrazione deve
avvenire per ogni singolo candidato in modo che questi abbia 24 ore di tempo
prima
dell’inizio dell’esecuzione dei
pezzi che sono stati estratti.
Esami di diploma
«Esecuzione di composizioni scelte
nei quattro gruppi del seguente elenco e disposte in modo da compilarne un
programma da concerto che non
oltrepassi un’ora e un quarto di durata effettiva o approssimativa».
La durata minima delle musiche
eseguite non potrà essere inferiore a un’ora.
Prove di cultura: Dare prova di
conoscere due concerti per pianoforte ed orchestra, uno antico e uno moderno.
Il candidato deve illustrare tutti
gli aspetti della partitura con esemplificazioni al pianoforte.
Arpa
Esami di diploma
Prova n. 2 - «Esecuzione di uno
studio estratto a sorte 24 ore prima tra gli otto grandi studi di Posse,
esclusi i numeri
5 e 6».
L’estrazione deva avvenire per ogni
singolo candidato in modo che questi abbia 24 ore di tempo prima dell’inizio
del pezzo estratto.
Violino
Compimento corso medio
Prova n. 2 - «Esecuzione di due
tempi di una Sonata per violino solo di Bach scelta dal candidato».
Il candidato porterà la sonata (o
partita) per intero: la Commissione sceglierà i due tempi (circ. min. 10796 del
Violoncello
Compimento corso medio
- Prova n. 2 - «Esecuzione di tre
tempi di una Suite di Bach per violoncello solo».
Il candidato porterà la Suite per
intero; la Commissione sceglierà i tre tempi.
Esami di diploma
Prova n. 2 - «Esecuzione di uno, o
più tempi scelti dalla Commissione in due Suites di Bach per violoncello solo,
presentate dal candidato».
Le due Suites saranno presentate
dal candidato per intero.
Oboe
Esami di diploma
Prova di cultura: a) «Concertazione
di un brano di musica d’insieme per strumenti a fiato alla cui esecuzione
parteciperà il candidato. La
partitura verrà assegnata 24 ore prima dell’esame».
Il candidato avrà un’ora a
disposizione, alla presenza della Commissione, per concertare.
Clarinetto, Fagotto e Flauto
Esami di diploma
Prova di cultura: a) «Esecuzione e
concertazione di un brano di musica d’insieme per strumenti a fiato, assegnato
24
ore prima dell’esame".
Il candidato avrà un’ora a
disposizione, alla presenza della Commissione, per concertare.
Corno
Esami di diploma
Prova di cultura: «Esecuzione e
concertazione di un brano di musica d’insieme per strumento fiato assegnato 24
ore
prima dell’esame».
Per la concertazione del brano il
candidato avrà un’ora a disposizione alla presenza della Commissione.
Strumentazione per banda
Esami di diploma
Per le prove n. 1, n. 2, n. 3 il
candidato ha a disposizione 18 ore.
Solfeggio
I candidati privatisti possono
essere ammessi a sostenere l’esame di licenza di Teoria e solfeggio solo se in
possesso
della licenza di scuola media.
L’eventuale mancato raggiungimento
della votazione di cinque decimi nella prova n. 5 (che deve essere sostenuta
per prima) non preclude,
limitatamente alla sessione estiva, la continuazione dell’esame.
Organo complementare e canto
gregoriano
- Prova n. 5 - «Accompagnamento
scritto d una melodia gregoriana».
Il candidato ha a disposizione tre
ore di tempo.
Cultura musicale generale (per gli
allievi di pianoforte, viola, violino, violoncello e arpa)
- Prova n. 1 - «Armonizzazione di
un basso 4 parti senza numeri con progressioni, ritardi e modulazioni a toni
vicini».
I candidati hanno quattro ore di
tempo a disposizione.
Dato il carattere collettivo del
corso la prova scritta si svolgerà in aula collettiva e il candidato non potrà
disporre di
pianoforte.
Il
Ministro Falcucci