Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” Foggia

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Indice

TITOLO I
Principi fondamentali
Art. 1 Natura, fini e ruolo del Conservatorio
Art. 2 Diritto allo studio
Art. 3 Libertà di insegnamento e di ricerca
Art. 4 Diritto all’informazione e accesso agli atti amministrativi
Art. 5 Libertà di riunione e uso degli spazi
Art. 6 Patrimonio e risorse finanziarie
Art. 7 Formazione e aggiornamento del personale
Art. 8 Tutela della sicurezza e della salute
Art. 9 Relazioni sindacali
Art. 10 Struttura organizzativa

TITOLO II
Autonomia statutaria e regolamentare – Fonti normative
Art. 11 Statuto
Art. 12 Regolamenti
Art. 13 Regolamento generale del Conservatorio
Art. 14 Regolamento didattico del Conservatorio
Art. 15 Regolamento di organizzazione degli uffici
Art. 16 Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
Art. 17 Regolamento del Collegio dei Professori
Art. 18 Regolamento degli Studenti
Art. 19 Altri regolamenti interni

TITOLO III
Organi di governo e di gestione

Capo I
Organi necessari

Art. 20 Organi necessari
Art. 21 Presidente
Art. 22 Direttore
Art. 23 Consiglio di Amministrazione
Art. 24 Consiglio Accademico
Art. 25 Collegio dei Revisori
Art. 26 Nucleo di Valutazione
Art. 27 Collegio dei Professori
Art. 28 Consulta degli Studenti

Capo II
Altri Organi e figure istituzionali

Art. 29 Garante degli studenti
Art. 30 Comitato per le pari opportunità
Art. 31 Comitato dei sostenitori
Art. 32 Commissione didattica paritetica del Conservatorio
Art. 33 Commissione per la ricerca e la produzione artistica

TITOLO IV
Ordinamento e organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione

Art. 34 Attività didattica
Art. 35 Tutorato
Art. 36 Politecnico delle Arti
Art. 37 Collaborazioni e convenzioni
Art. 38 Attività di formazione
Art. 39 Attività di ricerca e di produzione

TITOLO V
Strutture di sostegno all’organizzazione della didattica, della ricerca e della produzione

Art. 40 Biblioteca
Art. 41 Orchestra del Conservatorio
Art. 42 Coro del Conservatorio
Art. 43 Gruppi da camera del Conservatorio
Art. 44 Strutture e supporti multimediali
Art. 45 Fondazioni

TITOLO VI
Uffici e organizzazione amministrativa

Art. 46 Organizzazione degli uffici
Art. 47 Direttore Amministrativo

TITOLO VII
Organici e reclutamento del personale

Art. 48 Organico del personale docente
Art. 49 Organico del personale non docente
Art. 50 Contratti di collaborazione per attività didattica, di ricerca e di produzione

TITOLO VIII
Norme finali e transitorie

Art. 51 Diritti di proprietà intellettuale
Art. 52 Principi comuni di comportamento
Art. 53 Carta dei diritti degli studenti
Art. 54 Codice disciplinare
Art. 55 Commissione disciplinare
Art. 56 Funzionamento degli Organi
Art. 57 Compensi
Art. 58 Incompatibilità
Art. 59 Percorsi integrati di istruzione e di formazione
Art. 60 Calendario accademico
Art. 61 Entrata in vigore dello Statuto
Art. 62 Emanazione dei regolamenti

 

CONSERVATORIO DI MUSICA “Umberto Giordano” di FOGGIA
STATUTO
TITOLO I
Principi fondamentali
Art. 1
Natura, fini e ruolo del Conservatorio

1.Il Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia, di seguito denominato Conservatorio, è
Istituzione pubblica di alta cultura ai sensi dell’art.33 della Costituzione e, per effetto della legge 21
Dicembre 1999 n.508, è sede primaria di alta formazione e specializzazione musicale. Svolge attività
didattica, di formazione, di ricerca, di produzione artistica e di servizio, finalizzata al conferimento dei
titoli accademici secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 5 della suddetta legge e promuove lo studio, lo
sviluppo e la diffusione della cultura musicale.
2. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato e gode di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. Riconosce e afferma che l’attività didattica è inscindibile dall’attività di ricerca, di studio e di produzione,
affinché l’insegnamento sia in grado di concorrere all’evolversi della conoscenza artistica e scientifica.
4. Riconosce e afferma che le attività di produzione artistica rappresentano momento qualificante ed
esplicativo della formazione dello studente e della funzione docente, strettamente correlato alle attività
didattiche e di ricerca ed alle esigenze sociali, storiche e culturali del territorio. Favorisce prioritariamente
la partecipazione alle stesse da parte dei docenti e di studenti, nonché di diplomati presso il Conservatorio
o altre Istituzioni del territorio, particolarmente meritevoli, allo scopo di agevolarne l’avviamento della
carriera professionale. Promuove, inoltre, la collaborazione con artisti esterni al fine di consentire lo
scambio e l’arricchimento reciproco di esperienze professionali ed artistiche.
5. Opera per il raggiungimento delle proprie finalità, con il concorso responsabile di tutte le sue componenti,
studenti, docenti e personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, secondo le funzioni normativamente
stabilite, valorizzandone le competenze. Assume come preminente valore di riferimento il rispetto dei
diritti fondamentali della persona. Nell’ambito delle proprie possibilità e competenze, si impegna a
promuovere il rispetto di tali diritti con particolare riguardo alle situazioni in cui, comunque e dovunque,
risultino violati. Informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della
legislazione dell’Unione Europea e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
6. Afferma il proprio carattere pluralista e la propria indipendenza da ogni forma di ideologia in conformità ai
principi fondamentali della Costituzione e s’impegna a garantire le pari opportunità secondo i principi
legislativi vigenti in materia.
7. Adotta, nel perseguimento delle sue finalità, il metodo della programmazione e del coordinamento delle
proprie attività istituzionali, assicurando, mediante gli strumenti di verifica e di valutazione previsti dal
presente Statuto, la qualità e l’economicità dei risultati, in conformità ai principi di efficienza, efficacia,
trasparenza, imparzialità e di individuazione delle competenze e delle responsabilità di tutte le sue
componenti.
8. Favorisce e adotta ogni iniziativa volta all’ampliamento ed al miglioramento della formazione musicale di
base, alla formazione permanente e di aggiornamento, alla diffusione della cultura musicale, anche
attraverso il recupero e la rivalutazione delle radici storiche, bibliografiche e archivistiche del proprio
territorio. Favorisce, altresì, in rapporto con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, interventi mirati
alla valorizzazione delle funzioni terapeutiche della musica. Per il raggiungimento di specifici obiettivi il
Conservatorio può promuovere relazioni, attivare accordi o convenzioni con altre Istituzioni che ne
condividano le finalità, con particolare riguardo alle Università ed Istituzioni di Alta Formazione Artistica
e Musicale presenti sul territorio, in conformità ai regolamenti governativi di cui all’art. 2, comma 7 della
legge n.508/1999.
9. Persegue la conservazione, la tutela, la valorizzazione e l’accrescimento del proprio patrimonio, con
particolare riguardo all’ampliamento di strutture, beni e strumenti necessari alle attività didattiche, di
ricerca e di produzione scientifica ed artistica.
10. Garantisce la più ampia diffusione e valorizzazione delle proprie attività, provvedendo all’aggiornamento
sistematico del proprio sito internet, alla pubblicazione di un bollettino periodico e tramite la realizzazione
di produzioni editoriali (studi musicologici, composizioni, revisioni di brani di pubblico dominio,
registrazioni sonore ed audiovisive) sia presso case editrici specializzate nel settore, sia in proprio. A tal
fine si riserva la possibilità di costituirsi come editore in conformità alle normative vigenti sull’editoria, ai
fini della divulgazione delle opere di propria produzione e di terzi ove se ne ravvisi l’attinenza alle finalità
dell’Istituzione.

Art. 2
Diritto allo studio

1.Il Conservatorio garantisce il diritto allo studio in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione e in
conformità alla legislazione vigente, in particolare:
a) Organizza i propri servizi didattici, di sussidio e di orientamento in funzione dello studio,
garantendone la piena applicazione delle relative norme di diritto;
b) articola gli orari delle attività didattiche e artistiche, in modo da agevolare al massimo la frequenza
degli studenti e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti;
c) garantisce a studenti e docenti la dotazione di strutture e infrastrutture adeguati alle specifiche attività
formative, compatibilmente con le risorse disponibili;
d) stabilisce un numero massimo di studenti nei singoli corsi di studio compatibilmente con la
disponibilità del personale docente e delle strutture;
e) garantisce, anche attraverso un servizio di tutorato, l’assistenza agli studenti e l’informazione in
merito all’iscrizione agli studi, all’elaborazione dei piani di studio e alla mobilità verso altre
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché verso Istituzioni universitarie nazionali,
comunitarie e internazionali;
f) riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato
che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali del Conservatorio, secondo le modalità dettate
dai regolamenti;
g) promuove, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative atte ad orientare e a favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati e specializzati;
h) promuove la conoscenza e la diffusione delle moderne tecnologie informatiche applicate alla ricerca
ed alle discipline artistiche e musicali, al fine di fornire ulteriori competenze ai propri studenti e
specializzandi;
i) promuove e favorisce gli scambi culturali e la mobilità, anche internazionale degli studenti;
j) può istituire con fondi propri oppure provenienti da contributi di altri soggetti pubblici e privati, borse
di studio, da destinarsi agli studenti meritevoli al fine di rimuovere impedimenti che ne ostacolino gli
studi, favorire l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso periodi di studio presso altre Istituzioni
nazionali, comunitarie ed internazionali, consentire la pratica del tirocinio.

Art. 3
Libertà di insegnamento e di ricerca

1.Il Conservatorio garantisce la piena autonomia e libertà di insegnamento e di ricerca in ottemperanza
all’art. 33 della Costituzione.
2. Informa la propria attività ai principi di democrazia, trasparenza, partecipazione e decentramento; assicura un’equa ripartizione delle risorse finanziarie e l’accesso alle strutture, agli strumenti, ai sussidi didattici e tecnologici disponibili, adottando strategie di programmazione e di organizzazione che favoriscano l’aggregazione fra singoli docenti e il coordinamento di strutture didattiche, di ricerca e di produzione.
3. Promuove e favorisce gli scambi culturali e la mobilità dei docenti anche in campo internazionale.

Art. 4
Diritto all’informazione e accesso agli atti amministrativi

1.Il Conservatorio informa la propria attività amministrativa ai principi di pubblicità, trasparenza, chiarezza e
completezza, garantendo la massima pubblicità in relazione all’oggetto, alle modalità di svolgimento ed ai
responsabili dei procedimenti, assicurando il diritto all’accesso degli atti amministrativi secondo la
normativa vigente, disciplinato con apposito regolamento.

Art. 5
Libertà di riunione e uso degli spazi

  1. Il Conservatorio garantisce agli studenti, al personale docente e non docente, alle rappresentanze sindacali, libertà di riunione nei propri spazi, secondo la normativa vigente e modalità stabilite da apposito
    regolamento.
    2. L’uso degli spazi strutturali per attività del Conservatorio, nonché la concessione in uso a soggetti esterni
    per attività di accertato livello qualitativo, coerenti e comunque non contrastanti con la natura e le finalità
    dell’Istituzione, è disciplinato con apposito regolamento.

Art. 6
Patrimonio e risorse finanziarie

1.Il patrimonio del Conservatorio è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà del medesimo, crediti e
qualsiasi altra attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto o che esso dovesse
acquisire a qualsivoglia titolo.
2. Il Conservatorio persegue la realizzazione delle proprie finalità istituzionali attraverso l’acquisizione di
risorse finanziarie provenienti dal proprio patrimonio e costituite da trasferimenti da parte dello Stato e
della Unione Europea, erogazioni di Enti locali e di soggetti pubblici e privati, entrate proprie, e da ogni
altro tipo di finanziamento conforme alla normativa vigente in materia.
3. Le entrate proprie sono costituite da contributi, contributi volontari, corrispettivi per la concessione in uso
degli spazi e delle strutture per attività musicali e culturali, proventi per attività didattiche, di ricerca e di
produzione artistica, per l’esercizio dei diritti d’autore ed editoriali, rendite, frutti e alienazioni del
patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.
4. Per le spese in conto capitale e quelle finalizzate alla tutela ed al potenziamento del proprio patrimonio il
Conservatorio può ricorrere, secondo la legislazione vigente, a prestiti o ad altre forme di finanziamento, in
modo da garantire l’equilibrio del bilancio anche in ambito di progettualità pluriennali.

Art. 7
Formazione e aggiornamento del personale

1.Il Conservatorio promuove la formazione permanente, l’aggiornamento e la riqualificazione professionale
del personale, anche attraverso l’organizzazione di corsi di aggiornamento, di preparazione e di
perfezionamento, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 8
Tutela della sicurezza e della salute

1.Il Conservatorio tutela e garantisce la sicurezza e la salute degli studenti e del personale tutto. Emana
apposito regolamento interno per l’attuazione della normativa vigente in materia. Promuove e concorre
all’attuazione di iniziative per l’educazione alla salute psico-fisica, con particolare riguardo alla
prevenzione di patologie collegate all’esercizio della professione di musicista. A tale scopo produce e
favorisce la pubblicazione di materiali informativi, l’istituzione di corsi, la realizzazione di convenzioni
con strutture sportive e sanitarie esterne.

Art. 9
Relazioni sindacali

1.Il Conservatorio persegue il buon andamento e l’efficacia della propria organizzazione attraverso il
confronto democratico con le organizzazioni sindacali, in conformità alla normativa ed alle discipline
contrattuali vigenti.

Art. 10
Struttura organizzativa

1.Il Conservatorio riconosce la facoltà di articolarsi, al fine di meglio garantire la realizzazione delle proprie
attività istituzionali, in strutture didattiche, di ricerca e di servizio centrali e periferiche in conformità alla
legislazione vigente.
2. Fino all’adozione dei regolamenti di cui all’art. 2, comma 7 della legge n.508/1999, l’istituzione si articola
in una struttura centrale, denominata Sede di Foggia e in una struttura periferica denominata Sezione
staccata di Rodi Garganico, svolgono funzioni di coordinamento e di rappresentanza presso la sede staccata
uno o più docenti nominati dal Direttore, ai sensi dell’art.22, comma 10 del presente Statuto.

TITOLO II
Autonomia statutaria e regolamentare – fonti normative
Art. 11
Statuto

1.Il presente Statuto, adottato ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, dell’art. 2 della legge 21/12/1999, n.508 e dell’art. 2 del D.P.R. 28/02/2003, n.132, disciplina l’autonomia ordinamentale, didattica ed organizzativa del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia ed è emanato in conformità all’art. 14 del D.P.R. 28/02/2003, n.132.
2. La revisione e le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito
il parere del Consiglio Accademico, del Collegio dei Professori e della Consulta degli Studenti. Le
modifiche deliberate sono trasmesse al M.I.U.R. per la relativa approvazione, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione
Pubblica.
3. Possono assumere l’iniziativa di richiesta di revisione e di modifica dello Statuto i seguenti Organi, a
maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei propri componenti: il Consiglio Accademico, il Collegio dei
Professori, il Consiglio di Amministrazione e la Consulta degli Studenti.

Art. 12
Regolamenti

Il Conservatorio, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, predispone, secondo le modalità previste dall’art. 14 del D.P.R. 28/02/2003, n. 132, i regolamenti previsti dall’art. 3 del D.P.R. In particolare, adotta, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti degli Organi competenti:
a) Regolamento generale del Conservatorio;
b) Regolamento didattico del Conservatorio;
c) Regolamento dell’organizzazione degli uffici;
d) Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
e) Regolamento del Collegio dei Professori;
f) Regolamento degli Studenti;
g) Regolamento della Biblioteca.

Art. 13
Regolamento generale del Conservatorio

1.Il Regolamento generale disciplina le modalità di elezione, di organizzazione e di funzionamento degli
Organi di ogni ordine e grado del Conservatorio, contiene le norme di attuazione del presente Statuto, ed
ogni altra norma necessaria al funzionamento del Conservatorio, nel rispetto delle materie riservate ai
regolamenti di cui ai successivi artt. 14, 15 e 16.
2. E’ elaborato dal Consiglio Accademico integrato dal Direttore Amministrativo e deliberato dal Consiglio
di Amministrazione sentito il parere degli altri Organi di governo e di gestione.

Art. 14
Regolamento didattico del Conservatorio

1.Il Regolamento didattico disciplina l’ordinamento dei corsi di studio, delle attività di formazione e delle
attività di tutorato attivati dal Conservatorio.
2. E’ deliberato dal Consiglio Accademico, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui
all’articolo 2, comma 7, lett. h) della legge n. 508/1999, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio
dei Professori e la Consulta degli Studenti.
3. Il Regolamento è trasmesso al Ministero, il quale, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo
secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.P.R. n. 132/2003.

Art. 15
Regolamento di organizzazione degli uffici

1.Il Regolamento di organizzazione degli uffici disciplina, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 132/2003, il
funzionamento e l’organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del
Conservatorio.
2. E’ ispirato ai principi di efficienza, trasparenza e decentramento, e della valorizzazione delle competenze
del personale in organico.
3. E’ deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità al Regolamento di amministrazione, finanza
e contabilità, alla normativa primaria ed alla disciplina contrattuale vigente, su proposta del Direttore
Amministrativo, sentito il Consiglio Accademico.
4. E’ trasmesso al Ministero per l’approvazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto
previsto dall’art. 14 del D.P.R. n. 132/2003.

Art. 16
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1.Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina i criteri, le procedure e le responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria del Conservatorio;
2. E’ ispirato ai criteri dell’efficienza, della trasparenza e della tempestività nelle procedure di spesa, nel
rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio e della tenuta dei conti di cassa.
3. E’ deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
In sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera c) del D.P.R. 132/2003, è deliberato
dal Consiglio di Amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema
tipo elaborato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze.
5. E’ trasmesso al Ministero per l’approvazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto
previsto dall’art. 14 del D.P.R. n. 132/2003.

Art.17
Regolamento del Collegio dei Professori

1.Il Regolamento del Collegio dei Professori disciplina, nel rispetto dei regolamenti di cui agli artt. 13 e 16,
le modalità di convocazione e il funzionamento del Collegio dei Professori.
2. E’ elaborato e deliberato dal Collegio stesso, ed è adottato con decreto del Direttore, sentiti i pareri del
Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ognuno per la parte di propria competenza.

Art.18
Regolamento degli Studenti

1.Il Regolamento degli Studenti disciplina le modalità di elezione, di organizzazione e di funzionamento
della Consulta degli Studenti.
2. E’ deliberato, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’art. 2, comma 7 lettera h)
della legge n. 508/1999, dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti.

Art. 19
Altri regolamenti interni

1.Con appositi regolamenti interni, adottati secondo le modalità indicate nel Regolamento generale di cui
all’art. 13, il Conservatorio disciplina il funzionamento e l’uso delle strutture e dei servizi, l’accesso ai
documenti amministrativi, l’attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ogni altra
disciplina necessaria all’organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi esistenti nonché al
corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

TITOLO III
Organi di governo e di gestione
Capo I
Art. 20
Organi necessari

1.Sono Organi necessari del Conservatorio:
a) il Presidente;
b) il Direttore;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Consiglio Accademico;
e) i revisori dei conti;
f) il Nucleo di Valutazione;
g) il Collegio dei Professori;
h) la Consulta degli Studenti.
2. Gli Organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e
possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 21
Presidente

1.Il Presidente è rappresentante legale dell’Istituzione, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 del
D.P.R. 28/02/2003, n. 132. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l’ordine del
giorno. In caso di urgente necessità assume i provvedimenti necessari da sottoporre alla ratifica nella prima
riunione degli Organi competenti dallo stesso presieduti.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro una terna di
soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e
manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni
culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale.
3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni
antecedenti la scadenza dell’incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il
termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni relative vengono esercitate dal
componente nominato dal Ministro ai sensi dell’art 7, comma 2, lettera e) del D.P.R. 132/2003.

Art. 22
Direttore

1.Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio e ne ha la
rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica,
la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Emana direttive finalizzate ad assicurare il buon andamento
delle strutture didattiche, di produzione, di ricerca, e di promozione. Convoca e presiede il Consiglio
Accademico e il Collegio dei Professori e ne fissa l’ordine del giorno. Presenta all’inizio di ogni anno
accademico una relazione pubblica sullo stato del Conservatorio. In caso di urgente necessità assume i
provvedimenti necessari da sottoporre alla ratifica nella prima riunione degli Organi competenti dallo
stesso presieduti.
2. Nell’ipotesi di conferimento per “chiara fama” ai sensi dell’art 228, comma 7) del D.Lgs. 297/1994 il
Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
3. Il Direttore esercita l’azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni
di minore gravità, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001 nei confronti del
personale docente ed amministrativo del Conservatorio.
4. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
5. Al Direttore è attribuita un’indennità di direzione a carico del bilancio dell’istituzione.
6. Il Direttore è eletto, sulla base delle procedure previste dal regolamento per le elezioni del direttore del
Conservatorio “Umberto Giordano”, tra i docenti di prima fascia dell’Istituzione o anche di altre istituzioni,
in possesso di particolari requisiti professionali stabiliti con il regolamento di cui all’art. 2, comma 7,
lettera a) della legge n. 508/1999.
7. Il Direttore nomina, con proprio decreto, il vice-Direttore, scelto tra i docenti dell’Istituzione, che lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo nelle funzioni che non gli siano espressamente
riservate.
8. In caso di vacanza della Direzione, il vice-Direttore assume la funzione di Direttore e ha l’obbligo di indire
le elezioni per il nuovo Direttore entro sessanta giorni.
9. Il Direttore può delegare, con proprio decreto, di cui darà comunicazione a tutti gli Organi di governo, altri
Docenti all’esercizio di funzioni di rappresentanza e di coordinamento, che non gli siano inderogabilmente
riservate.

Art. 23
Consiglio di Amministrazione

1.Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
a) il Presidente;
b) il Direttore;
c) un docente dell’Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
d) uno studente eletto dalla Consulta degli studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell’arte e della
cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati
dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o
scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al
funzionamento dell’Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I Consiglieri di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del
Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero Organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo e con compito
di segretario verbalizzante del Consiglio.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della
ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della
gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Istituzione.
In particolare:
a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di propria competenza di cui
all’art.12 del presente Statuto;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all’articolo 8, comma 3, lett. a) del D.P.R. n.
132/2003, la programmazione della gestione economica dell’Istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l’organico
del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Istituzione,
tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo
determinato dal Consiglio Accademico;
f) delibera sulle dediche di aule o altri locali dell’immobile di pertinenza del Conservatorio a personaggi
illustri e meritevoli, su proposta del Consiglio Accademico.
7. La definizione dell’organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e
con il Ministro della funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal
Presidente.
9. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate con apposito
regolamento interno.

Art. 24
Consiglio Accademico

1.La composizione e le funzioni del Consiglio Accademico sono stabilite dall’art. 8 del D.P.R. n. 132/2003.
2. E’ composto da nove componenti.
3. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
a) sei professori dell’Istituzione con anzianità di servizio di almeno cinque anni, nei ruoli presso i
Conservatori, eletti dal Collegio dei Professori;
b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
4. Il Consiglio Accademico:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e
di ricerca, nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all’art. 3 del presente Statuto tenuto conto
delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lett. h)
della legge n. 508/1999, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta
degli studenti;
e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all’articolo
2, comma 7, lettera e), della legge n. 508/1999;
f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio Accademico per l’esercizio delle sue funzioni può chiedere il parere di altri Organi
dell’Istituzione.
6. Nelle deliberazioni del Consiglio Accademico, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal
Direttore.
7. Nomina tra i suoi componenti un segretario verbalizzante.
8. Il Consiglio, inoltre:
a) ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del presente Statuto, esprime il parere sulle modifiche dello stesso e
può assumere l’iniziativa di richiesta di revisione e di modifica;
b) valuta le eventuali proposte del Collegio dei Professori e della Consulta degli Studenti relative alle
attività didattiche, di ricerca, di produzione e dei servizi.
9. Le modalità per l’elezione e per l’eventuale ripartizione della rappresentanza dei professori fra i vari ambiti
disciplinari sono stabilite nel Regolamento generale del Conservatorio.

Art. 25
Revisori dei conti

1.Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due revisori dei conti nominati con
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e designati uno dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze.
2. I Revisori dei conti espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 20 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto
compatibili.
3. I componenti dei revisori dei conti possono partecipare, con potere consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26
Nucleo di Valutazione

1.Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il
Consiglio Accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra
esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, e uno indicato
dal Consiglio Accademico fra i docenti dell’Istituzione, con almeno 10 anni di anzianità di servizio nei
ruoli di cui almeno 5 nell’Istituzione stessa.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento
complessivo dell’Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione sulla base di criteri
generali determinati dall’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca.
La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di
riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività
didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).
3. L’istituzione assicura al Nucleo di Valutazione l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle
informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela
della riservatezza.

Art. 27
Collegio dei Professori

1.Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso
l’Istituzione. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, in particolare:
a) esprime il proprio parere sulla relazione annuale predisposta dal Direttore;
b) formula eventuali proposte relativamente all’organizzazione dell’attività didattica, di formazione, di
ricerca e di produzione artistica, e di aggiornamento del personale docente.
2. Ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del presente Statuto, esprime il parere sulle modifiche dello stesso e può assumere l’iniziativa di richiesta di revisione e di modifica.
3. E’ convocato dal Direttore almeno due volte, all’inizio ed alla fine dell’anno accademico.
4. E’ convocato, inoltre, su richiesta motivata di almeno un terzo (1/3) dei propri componenti.
5. Le modalità per il funzionamento del Collegio dei Professori sono disciplinate nel Regolamento di cui
all’art. 17 del presente Statuto.

Art. 28
Consulta degli Studenti

1.La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero proporzionale alle dimensioni del
Conservatorio, secondo i criteri stabiliti dall’art.12 comma 1 del D.P.R. 132/2003. Fanno inoltre parte della
Consulta gli Studenti eletti nel Consiglio Accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e
dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al
Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica e ai servizi per gli
studenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
3. Le modalità per l’elezione e il funzionamento della Consulta sono disciplinate nel Regolamento di cui
all’art.18 del presente Statuto.

Capo II
Altri Organi e figure istituzionali

Art. 29
Garante degli studenti

1.Il Regolamento generale del Conservatorio può prevedere l’istituzione di un’Autorità garante degli
studenti, la quale tutela i diritti degli studenti nei casi in cui gli stessi risultino violati da ogni disfunzione,
mancanza, o comportamento non conforme alle regole ed ai principi comuni di comportamento
contemplati nel presente Statuto ed alla normativa vigente, imputabili alla responsabilità di Organi o uffici
del Conservatorio.
2. Le modalità di composizione, nomina, organizzazione, funzionamento e durata del mandato sono
disciplinate dal Regolamento generale.
3. La suddetta Autorità raccoglie le segnalazione della Consulta degli Studenti o dei singoli studenti,
garantendone la segretezza della provenienza, laddove espressamente richiesta compatibilmente con la
tutela degli interessi di terzi. Esprime un proprio parere in merito agli accadimenti oggetto di denuncia o di
rimostranza ed interviene mediante segnalazioni agli Organi competenti.

Art. 30
Comitato per le pari opportunità

1.E’ costituito, secondo i criteri di composizione, di organizzazione, nomina e funzionamento stabiliti dal
Regolamento generale, un Comitato per le pari opportunità che svolge funzioni di vigilanza ed ogni azione
ed iniziativa finalizzata all’attuazione della vigente normativa in tema di pari opportunità tra uomini e
donne.

Art. 31
Comitato dei sostenitori

1.Il Regolamento generale del Conservatorio può prevedere, secondo modalità di partecipazione e
funzionamento stabilite nello stesso, la costituzione, di un Comitato dei sostenitori che svolga funzioni di
raccordo con le realtà culturali, artistiche, associative, sociali, produttive, imprenditoriali del territorio,
nazionali ed internazionali.

Art. 32
Commissione didattica paritetica del Conservatorio

1.Il Conservatorio istituisce una Commissione didattica paritetica composta da docenti e studenti, secondo
modalità di partecipazione e funzionamento stabilite dal Regolamento didattico del Conservatorio. La
Commissione svolge funzioni di vigilanza sulle attività didattiche, al fine di analizzarne le problematiche e
fornire pareri e proposte risolutive delle stesse agli Organi preposti.

Art. 33
Commissione per la ricerca e la produzione artistica

1.Il Conservatorio istituisce una Commissione per la ricerca e la produzione artistica secondo modalità di
composizione, funzionamento e competenze stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio; la
Commissione svolge funzioni di progettazione, consultazione, coordinamento e raccordo con gli Organi
dell’Istituzione, nell’ambito delle attività di ricerca e produzione artistica.

TITOLO IV
Ordinamento e organizzazione delle Attività didattiche, di ricerca e di produzione
Art. 34
Attività didattica

1.Il Conservatorio disciplina l’organizzazione dell’attività didattica, il servizio di tutorato, necessari al
conseguimento dei titoli di studio previsti dall’art. 2, comma 2 della legge n.508/1999, secondo
l’ordinamento degli studi determinato dal Regolamento didattico di cui all’art. 12, lett. b) del presente
Statuto.
2. L’Istituzione di nuovi corsi di studio non previsti dall’attuale ordinamento, terrà conto prioritariamente
dell’evoluzione della didattica, della ricerca e delle richieste del mercato del lavoro, nonché dell’esito delle
sperimentazioni didattiche già attuate, anche presso altri conservatori, in conformità ai regolamenti
governativi di cui all’art. 2, comma 7 della legge n.508/1999.

Art. 35
Tutorato

1.Il Conservatorio provvede ad istituire, con apposito regolamento costituente appendice del regolamento
didattico, sotto la responsabilità del consiglio accademico, il servizio di tutorato, finalizzato ad assistere ed
orientare gli studenti durante il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a
rimuovere gli ostacoli ad una proficua partecipazione all’attività didattica.

Art. 36
Politecnico delle Arti

1.Il Conservatorio ha facoltà, nel rispetto dei regolamenti di cui all’art. 2, c. 7 della legge n.508/1999, di
costituirsi in Politecnico delle arti con le altre Istituzioni universitarie e dell’Alta Formazione Artistica e
Musicale, qualora venga riconosciuta la complementarietà delle rispettive offerte formative e la possibilità
di integrazione.

Art. 37
Collaborazioni e convenzioni

1.Il Conservatorio, per il perseguimento delle proprie finalità didattiche, promuove ogni forma di
collaborazione, anche attraverso convenzioni con Università, altre Istituzioni dell’Alta Formazione
Artistica e Musicale, Enti e soggetti pubblici o privati, al fine di favorire l’interscambio di conoscenze,
esperienze didattiche e di ricerca e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse professionali e strutturali, in
conformità ai regolamenti governativi di cui all’art. 2, comma 7 della legge n.508/1999.

Art. 38
Attività di formazione

1.Il Conservatorio assicura la collaborazione, attraverso le proprie risorse professionali e strutturali, ad Enti e soggetti pubblici e privati preposti alla formazione professionale qualora se ne ravvisi la condivisione delle
finalità progettuali.

Art. 39
Attività di ricerca e di produzione

1.Il Conservatorio organizza le proprie attività di ricerca e di produzione, in conformità alla legislazione
vigente, nell’ambito di progetti annuali e pluriennali.
2. Il Conservatorio, al fine di offrire il maggior ampliamento possibile dell’offerta formativa, considerata la
specificità degli insegnamenti del comparto e la inscindibile connessione degli stessi con il momento
artistico pubblico, e di favorire un costante rapporto con il mondo del lavoro ed un graduale contatto degli
studenti con lo stesso, può organizzare le proprie attività di ricerca e di produzione anche attraverso
collaborazioni, contratti e convenzioni con associazioni, strutture, enti di produzione, pubblici e privati,
prioritariamente del territorio, che abbiano finalità non contrastanti con quelle del Conservatorio, in
conformità ai regolamenti governativi di cui all’art. 2, comma 7 della legge n.508/1999.
3. Il Conservatorio, altresì, può svolgere attività di produzione artistica anche per conto di terzi, nel rispetto
delle proprie finalità istituzionali.

TITOLO V
Strutture di sostegno all’organizzazione della didattica, della ricerca e della produzione
Art. 40
Biblioteca

1.Il Conservatorio provvede alla conservazione, alla valorizzazione, all’incremento e alla fruizione del
patrimonio librario e multimediale della propria Biblioteca, che costituisce un sussidio per la didattica, per
lo studio, per la ricerca e per la produzione dell’Istituto, ed è al contempo struttura specialistica di
riferimento per gli studiosi di cultura musicale del territorio.
2. La Biblioteca opera nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività
culturali e del turismo, partecipando alla cooperazione internazionale.
3. Il Consiglio di amministrazione, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 1
provvede a dotare la Biblioteca di locali, personale qualificato e risorse finanziarie proporzionali al
patrimonio posseduto, alle esigenze di fruizione e alle funzioni previste dal presente statuto. Il numero
degli addetti ai servizi (personale non docente) della Biblioteca è definito dal Consiglio di
Amministrazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, su proposta del bibliotecario.
4. Al funzionamento della biblioteca è preposto il bibliotecario e il Consiglio di Biblioteca.
5. Sono membri di diritto del Consiglio di Biblioteca il bibliotecario che lo presiede e il Direttore. Sono
altresì membri un componente designato dal Consiglio di Amministrazione, uno designato dal Consiglio
Accademico tra i professori e uno studente designato dalla Consulta degli Studenti. Il Consiglio di
Biblioteca predispone ai sensi dell’art.12/g del presente Statuto il Regolamento della Biblioteca, che viene
deliberato e adottato con le modalità previste dal medesimo art. 12. Il Consiglio di Biblioteca dura in carica
tre anni.
6. Il Consiglio di Biblioteca determina un piano preventivo di attività e acquisti, inoltrando al Consiglio di
Amministrazione la richiesta delle risorse corrispondenti. Il Consiglio di Biblioteca verifica l’attuazione
delle attività deliberate; stende una relazione conclusiva entro la fine dell’anno accademico, controlla la
qualità del servizio e propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi atti a migliorarlo anche
attraverso piani di sviluppo pluriennali.

Art. 41
Orchestra del Conservatorio

1.L’Orchestra del Conservatorio, composta da docenti, studenti, collaboratori esterni, svolge attività di
supporto all’attività didattica ed in particolare al corso di Direzione d’orchestra, nonché attività di
produzione in conformità ai principi fondamentali del presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede a dotare l’Orchestra di strutture logistiche e strumentali, di
personale ausiliario e tecnico qualificato, e delle risorse finanziarie proporzionali all’attività della stessa,
nei limiti della disponibilità di bilancio e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
3. Il Direttore individua un docente o uno studente destinatario di contratto di collaborazione quale
responsabile dell’Orchestra.
4. Il docente di Direzione d’orchestra svolge il ruolo di Direttore stabile della stessa; le singole produzioni
possono, altresì, prevedere la direzione da parte di altri docenti del Conservatorio in possesso di
competenze professionali specifiche, nonché di Direttori ospiti.
5. La partecipazione all’Orchestra, l’organizzazione e il funzionamento della stessa e la sua eventuale
partecipazione ad attività esterne al Conservatorio, sono disciplinati con apposito regolamento interno.
6. Il ricorso alle collaborazioni esterne è consentito esclusivamente per l’esercizio delle funzioni isitituzionali
alle quali non sia possibile far fronte attraverso l’impiego delle professionalità interne all’istituto, nei limiti
delle disponibilità di bilancio.

Art. 42
Coro del Conservatorio

1.Il Coro del Conservatorio è composto da studenti delle diverse discipline e delle scuole di canto, da
docenti, diplomati e amatori anche esterni all’Istituzione.
2. Il Conservatorio provvede a dotare il Coro di strutture logistiche e strumentali, di personale collaboratore
qualificato, di risorse finanziarie proporzionali all’attività dello stesso, nei limiti della disponibilità di
bilancio e delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Il Coro svolge attività didattiche e di supporto alla didattica e partecipa alle attività di produzione artistica
autonomamente o in collaborazione con l’orchestra, solisti ed altre formazioni musicali del Conservatorio.
4. Il docente del Corso di Esercitazioni corali svolge il ruolo di Direttore stabile e responsabile artistico del
Coro; le singole produzioni possono, altresì, prevedere la direzione da parte di altri docenti del
Conservatorio in possesso di competenze professionali specifiche, nonché di Direttori ospiti. La direzione
di soggetti esterni è attribuita senza oneri a carico del bilancio dell’istituto.
5. Le attività del Coro del Conservatorio, le modalità di partecipazione al coro, nonché la presenza dei
suddetti nell’ambito di attività esterne al Conservatorio sono disciplinate con apposito regolamento interno,
nei limiti delle disponibilità di bilancio.
6. Il ricorso alle collaborazioni esterne è consentito esclusivamente per l’esercizio delle funzioni isitituzionali
alle quali non sia possibile far fronte attraverso l’impiego delle professionalità interne all’istituto nel
rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 43
Gruppi da camera del Conservatorio

1.Il Conservatorio, attraverso l’impiego di idonee risorse logistiche e di personale, favorisce e promuove
l’attività di gruppi da camera ed ensemble strumentali composti da studenti e docenti.

Art. 44
Strutture e supporti multimediali

1.Il Conservatorio provvede all’acquisizione ed al potenziamento di strutture e di supporti multimediali (aula
multimediale, sala di registrazione ed altri) che costituiscono sussidi per la didattica, per lo studio, la
ricerca e la produzione dell’Istituto, nonché strumenti per la documentazione delle attività prodotte. Il
funzionamento delle suddette strutture è disciplinato da appositi regolamenti interni, che possono
prevedere la presenza di responsabili delle stesse, individuati fra i docenti, gli studenti ed il personale
dell’Istituzione con specifiche competenze professionali, o fra collaboratori esterni, nei limiti della
disponibilità di bilancio.
2. Il Conservatorio, utilizzando personale interno o esperti esterni, può promuovere corsi formativi destinati a docenti, studenti e personale non docente, finalizzati a fornire competenze nell’utilizzo di specifiche
tecnologie informatiche, quali i software per la composizione e notazione musicale e la ricerca
bibliografica in rete.
3. Il ricorso alle collaborazioni esterne è consentito esclusivamente per l’esercizio delle funzioni istituzionali
alle quali non sia possibile far fronte attraverso l’impiego delle professionalità interne all’istituto nel
rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 45
Fondazioni

1.Il Conservatorio può valutare, anche insieme a soggetti esterni, la costituzione di centro studi e fondazioni
che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all’incremento
dei finanziamenti da destinare alla produzione in campo artistico e alla ricerca, allo sviluppo di settori
scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze,
all’incentivazione della formazione di giovani artisti e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e
servizi.
2. Le condizioni di collaborazione tra gli enti in questione e il Conservatorio sono definiti da apposite
convenzioni approvate, per quanto di competenza del Conservatorio, dal Consiglio accademico e dal
Consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche e scientifiche eventualmente interessate nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 7, lettera d) della legge n.508/1999.

TITOLO VI
Uffici e organizzazione amministrativa

Art. 46
Organizzazione degli uffici

1.L’organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’Istituzione, è
disciplinata con apposito regolamento di cui all’art. 15 del presente Statuto.

Art. 47
Direttore amministrativo

1.Alle strutture amministrative di cui all’art. 47 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della
gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’Istituzione.
2. Le competenze e le funzioni del Direttore amministrativo, sono disciplinate dalle relative disposizioni
contrattuali di comparto.

TITOLO VII
Organici e reclutamento del personale

Art. 48
Organico del personale docente

1.Ai sensi dell’art. 23 comma 6, lettera d) del presente Statuto, l’organico del personale docente per le
attività didattiche e di ricerca è definito, nei limiti della disponibilità di bilancio, dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, ed è approvato dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica.
2. Il Consiglio Accademico nel proporre la definizione dell’organico, sulla base delle esigenze didattiche e di
ricerca ed in conformità alla normativa primaria ed alla disciplina contrattuale vigente, tiene conto,
prioritariamente:
a) della tradizione didattica dell’Istituzione e delle radici culturali, storiche e sociali del territorio;
b) dell’evoluzione del linguaggio, degli strumenti musicali e didattici;
c) dell’evoluzione delle metodologie didattiche;
d) dell’evoluzione delle professionalità operanti nel settore.

Art. 49
Organico del personale non docente

1.Ai sensi dell’art. 23 comma 6, lettera d) del presente Statuto, l’organico del personale non docente è
definito, nei limiti della disponibilità di bilancio, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del
Consiglio Accademico, ed approvato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
2. Il Consiglio Accademico nel proporre la definizione dell’organico, in conformità alla normativa primaria
ed alla disciplina contrattuale vigente, tiene conto prioritariamente della più utile ed efficiente funzionalità
degli uffici e delle strutture di servizio in rapporto alle finalità ed alle attività istituzionali.

Art. 50
Contratti di collaborazione per attività didattica, di ricerca e di produzione

1.Il Conservatorio, nei limiti fissati dalle disponibilità di bilancio e dalla legislazione vigente, può stipulare
con personale qualificato, contratti di collaborazione per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca e di
produzione integrativi nonché per corsi ufficiali, anche di nuova istituzione, qualora non sia possibile
provvedere agli stessi con personale del Conservatorio. I suddetti contratti possono essere finanziati con
fondi propri o provenienti da contratti e convenzioni con soggetti esterni pubblici o privati nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 2, comma 7, lettera d) della legge n.508/1999.
2. La disciplina regolamentare determina:
a) la percentuale massima delle discipline a contratto nei singoli corsi di studio;
b) i limiti relativi alla durata e ad alla rinnovabilità dei contratti;
c) i limiti massimi e minimi dei compensi relativi.
3. In caso di corsi di nuova istituzione, il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono
deliberare deroghe rispetto alle percentuali di cui alla lettera a).

TITOLO VIII
Norme finali e transitorie

Art. 51
Diritti di proprietà intellettuale

1.Il Conservatorio si riserva l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale per le produzioni realizzate con
l’utilizzo delle proprie strutture, anche in collaborazione e convenzione con soggetti esterni, secondo le
disposizioni normative vigenti.

Art. 52
Principi comuni di comportamento

1.Il personale docente e non docente, e gli studenti del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia
riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento:
a) osservanza del presente Statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione;
b) scrupoloso adempimento dei doveri accademici, collaborazione in materia di organizzazione
dell’attività didattica e disponibilità alla più equilibrata distribuzione del carico didattico;
c) rispetto reciproco tra personale docente e non docente e studenti e rispetto dei luoghi e delle strutture e
dei beni del Conservatorio;
d) cooperazione in materia di attività di ricerca;
e) esplicito richiamo anche nelle attività extra-istituzionali al ruolo ricoperto nel Conservatorio.

Art. 53
Carta dei diritti degli studenti

1.La carta dei diritti degli studenti è elaborata da un’apposita commissione paritetica congiunta composta da due rappresentanti della Consulta degli Studenti e due docenti in rappresentanza del Collegio dei
Professori. Essa è deliberata dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti e il Collegio dei
Professori.

Art. 54
Codice disciplinare

1.Il Conservatorio adotta con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, in
conformità alla normativa primaria e contrattuale, il codice disciplinare del personale docente e non
docente, e degli studenti.

Art. 55
Commissione disciplinare

1.Il Conservatorio costituisce, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale in conformità alla
normativa primaria e contrattuale, la Commissione di disciplina che coadiuva gli Organi competenti nei
procedimenti disciplinari.

Art. 56
Funzionamento degli Organi

1.Il funzionamento degli Organi di governo e di gestione è disciplinato dal Regolamento generale e dai
regolamenti interni, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità ai principi del presente Statuto, in
particolare:
a) La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive dell’Organo, ad
esclusione del Collegio dei Professori, comporta la decadenza dallo stesso. Sono esclusi dalla
decadenza per i motivi suddetti i componenti degli organi collegiali di nomina ministeriale e di
diritto;
b) il rinnovo dell’Organo deve avvenire prima della scadenza dello stesso. Il regime di prorogatio
dell’Organo scaduto, non superiore ad un periodo di quarantacinque giorni, è limitato all’esercizio
dell’ordinaria amministrazione e all’adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili. Trascorso tale
periodo, le funzioni dell’Organo, vengono esercitate, limitatamente all’ordinaria amministrazione ed
ai provvedimenti urgenti, dal membro che lo presiede (Presidente o Direttore);
c) in caso, di cessazione o dimissione di un componente, subentra il primo dei non eletti che ne abbia
titolo; ove ciò non sia possibile si procederà entro sessanta giorni alla nuova designazione elettiva,
limitatamente ai posti vacanti;
d) le riunioni sono valide in caso di partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti e le
relative deliberazioni sono valide in caso di approvazione della maggioranza assoluta dei partecipanti,
salvo diverse disposizioni particolari contenute nel presente Statuto e nei regolamenti d’Istituto;
e) la convocazione dei componenti degli Organi d’istituto, fatta eccezione per il Collegio dei Professori,
deve essere effettuata mediante comunicazione scritta personale ed affissione all’Albo entro cinque
giorni dalla data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza; la convocazione del Collegio dei
Professori avverrà attraverso l’esclusiva affisione all’Albo entro sette giorni dalla data della riunione,
salvi i casi di motivata urgenza, in cui si provvederà comunque alla comunicazione personale;
f) in caso di deliberazioni riguardanti un componente dell’Organo, lo stesso è tenuto ad astenersi dalla
partecipazione alla discussione ed alla deliberazione relativa.

Art. 57
Compensi

1.Il Consiglio d’amministrazione determina, nei limiti stabiliti dal decreto di cui all’art. 4 comma 3 del D.P.R.
n.132/2003, la misura dei compensi spettanti ai componenti degli Organi necessari cui al comma 1, dell’art.
4 del D.P.R. citato.

Art. 58
Incompatibilità

1.Non è consentito, fatta eccezione per il Direttore, essere contemporaneamente componente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 59
Percorsi integrati di istruzione e di formazione

1.Il Conservatorio può inoltre attivare, anche in regime di convenzione, corsi finalizzati alla formazione
permanente e ricorrente e alla educazione degli adulti, con particolare riguardo alla riqualificazione di
realtà di tradizione musicale del territorio. L’ordinamento e l’organizzazione dei suddetti corsi sono
disciplinati dal Regolamento didattico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 7, lettere d) e h)
della legge n.508/1999.

Art. 60
Calendario accademico

1.L’anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di novembre. Tutti i
mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti e per il
calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data.

Art. 61
Entrata in vigore dello Statuto

1.Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla data di approvazione ministeriale.

Art. 62
Emanazione dei regolamenti

1.I regolamenti interni, ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 14, 15 e 16 del presente Statuto, vengono
emanati entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso.

 

Il presente Statuto è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 1779 del 18.07.2017.

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